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CHIARIMENTI

Temperature al trasporto e spedizione di carni suine 'calde'

Temperature al trasporto e spedizione di carni suine 'calde'
Il Ministero della Salute ha diramato una nota di chiarimenti per il settore delle carni suine, in base al Regolamento UE 2017/1981.

Il Regolamento, in vigore dal 21 novembre dell'anno scorso disciplina le condizioni di temperatura durante il trasporto delle carni.  Una recente nota ministeriale consente di autorizzare, con il nulla osta del Veterinario Ufficiale ASL del macello/sezionamento- e a condizione che il laboratorio di sezionamento sia situato nei locali del macello-  la spedizione di carni suine che non abbiano raggiunto una "temperatura al cuore" di + 7° C.

I chiarimenti della DGISAN a firma del Direttore Generale Gaetana Ferri,  sono stati rilanciati dal portale della sicurezza stradale asaps.it,  con un articolo a firma del dirigente veterinario Rocco Panetta (Asl Salerno).

In particolare, la  spedizione di queste carni ”calde” può avvenire a quattro condizioni: 1. siano ottenute esclusivamente da animali macellati nella stessa giornata del trasporto; 2. data e ora di spedizione siano indicate sul documento commerciale di accompagnamento; 3. La durata del trasporto non sia superiore alle 2 ore;  4. La documentazione di accompagnamento deve riportare i dati identificativi della partita (taglio, peso, bollatura sanitaria) nonché il destinatario, per consentire anche i controlli in itinere, ossia su strada. "Chiaramente - spiega Panetta- nel vano di carico del veicolo frigorifero (ATP) non possono essere trasportati tagli di carni diverse da quelle suine “calde”, che determinano anche il pericolo di una contaminazione batterica crociata, trattandosi di carni non confezionate".

Inoltre, nel corso dei controlli su strada "deve essere esibita copia della richiesta al trasporto a caldo di carni suine, con in calce il nulla osta del Veterinario Ufficiale ASL". L’esibizione di questo documento- prosegue Panetta- è indispensabile per l’esecuzione dei controlli su strada, infatti su di esso viene riportato il numero di riconoscimento del macello, ovvero la sigla IT a cui segue un codice alfa numerico, che deve corrispondere al bollo sanitario, di forma ovale, riportato sulla superfice dei tagli di carne suina e sul documento commerciale d’accompagnamento".

"Questo tipo di controllo incrociato, fisico/documentale, consente di svelare eventuali pratiche non consentite dalla Normativa sanitaria ed anche pericolose per la salute pubblica"- afferma il dirigente Asl, riportando l'esempio del trasporto dai laboratori di sezionamento -  "situati fuori dai locali del macello ed aventi, di conseguenza, un numero di riconoscimento diverso da quello del mattatoio (riportato anche sulle carni)- verso salumifici, esercizi di vendita al dettaglio, ristoranti, mense, ecc …, di tagli di carne suina calda, non raffreddata, senza il raggiungimento di una temperatura a cuore di + 7°C., con il pericolo di crescita di flora batterica, anche patogena".

Tutto ciò - conclude- "determina l’instaurarsi dell’’ipotesi di reato prevista e punita dall’art.5, lettera b della Legge 283/62 (cattivo stato di conservazione degli alimenti) che rende necessario l’intervento tecnico-professionale di un Dirigente Veterinario dell’ASL, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 3, Legge 283/62), anche al fine di consentire il sequestro penale degli alimenti, nel caso in specie le carni suine".

pdfNOTA_DGISAN_TRASPORTO_CARNI_SUINE.pdf356.04 KB