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ORDINANZA 18 MARZO 2015

Aviaria, proroga delle misure di polizia veterinaria

Aviaria, proroga delle misure di polizia veterinaria
In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute ha anticipato agli addetti ai lavori l'ordinanza 18 marzo 2015.

Il provvedimento proroga e modifica l'Ordinanza 26 agosto 2005 (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile), considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria è ancora diffusa e pertanto "è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza ata o destinata ad entrare a far parte di un alimento o mangime".

Nelle premesse del provvedimento, il Ministero rileva che dall'inizio dello scorso novembre sono stati confermati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in Europa e che a dicembre l'H5N8 ha interessato anche il territorio nazionale: "nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della Salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana".

Dopo l'approvazione, a gennaio, del programma nazionale da parte della Commissione Europea e visto il Regolamento 1169/2011 che obbliga all'indicazione del paese d'origine o del luogo della provenienza per carni fresche, refrigerate o congelate di volatili alla voce 0105"- il Ministero non ha ritenuto necessario confermare le disposizioni previste agli articoli 3,4 e 5 dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernenti le misure  sanitarie attinenti l'etichettatura d'origine".

Nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale di disciplina delle misure di biosicurezza, il Ministero della Salute ha disposto la conferma delle misure di biosicurezza e polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad elevata vocazione avicola.

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