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LECCE

Il Tar boccia l'ordinanza “affama-randagi”

Il Tar boccia l'ordinanza “affama-randagi”
Accolto il ricorso delle associazioni contro il provvedimento del sindaco di San Vito dei Normanni che impediva di nutrire gli animali, dopo l'allarme infezioni partito dalla Asl.

Nutrire i randagi non può essere vietato. Il Tar di Lecce, interpellato dalle associazioni animaliste, ha infatti censurato l'ordinanza del sindaco di San Vito dei Normanni Alberto Magli, con la quale "è fatto divieto nel perimetro urbano di somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio".

Per il giudice, "il divieto, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione".

La sentenza rileva inoltre che "l'ordinanza impugnata trova il proprio fondamento nella relazione dell'Asl che richiede il blocco della distribuzione di cibo in ambito urbano, poiché "è stato rilevato un aumento dell'imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infestioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione".

"In realtà, l'Asl non ha fornito alcuna prova o studio comprovante l'affermazione sopra riportata- dichiara il Giudice-  e comunque, si ricorda che spetta proprio all'Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali "domestici" ma anche e soprattutto degli animali randagi".

L'ordinanza sindacale fu emanata il 7 novembre scorso dal Comune brindisino dopo una relazione dell'Asl che denunciava "un aumento dell'imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infezioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione". La reazione del primo cittadino, responsabile per l'igiene urbana, fu immediata, tanto quanto quella della "Lega per l'abolizione della caccia" e l'associazione "Earth" che presentarono ricorso.

pdfIL TESTO DELLA SENTENZA.pdf24.9 KB