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EMENDAMENTI DDL IA

IA, professionisti tenuti a dichiararne l'uso ai clienti

IA, professionisti tenuti a dichiararne l'uso ai clienti
Le Commissioni Ambiente e Affari Sociali del Senato hanno concluso la presentazione degli emendamenti al disegno di legge delega  in materia di intelligenza artificiale.

Trasparenza nell'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, diritto del cliente di conoscere se il professionista ne fa uso e di richiedere una prestazione esclusivamente intellettuale.  Sono alcune delle proposte emendative al disegno di legge che delega al Governo il compito di disciplinare l'Intelligenza Artificiale in tutte gli ambiti di utilizzo, incluse le prestazioni professionali.

Gli emendamenti, illustrati nelle Commissioni Ambiente e Affari Sociali del Senato puntano a chiarire i termini della prestazione d'opera fra il professionista e il contraente. In particolare l' utilizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale "deve essere comunicato, in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima della esecuzione". Al destinatario della prestazione professionale si riconosce la facoltà di chiedere la esecuzione dell'opera "con esclusivo lavoro intellettuale".
Per maggior chiarezza, "l'uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale".

Informazione e responsabilità- Agli obblighi di trasparenza si unisce la responsabilità professionale. Il ricorso all'intelligenza artificiale, come emerge da alcune proposte emendative, deve essere imputabile al professionista intellettuale, che rimane sostanzialmente il responsabile della prestazione "qualunque sia il livello di automazione raggiunto".  È sempre vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24.
Più esplicitamente: "il professionista che si avvalga di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità".

Deontologia- L'obbligo del professionista di informare il cliente dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella prestazione intellettuale è rimandata alla vigilanza dell'Ordine Professionale: "l'omessa informazione è valutata ai fini deontologici". La comunicazione al cliente "costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto".
Fra gli emendamenti anche un coinvolgimento regolatorio per gli ordini professionali ai quali si attribuisce il compito di adottare "disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione".

Definizione - Per intelligenza artificiale, il disegno di legge intende "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali".