Entro il 28 marzo le aziende suinicole indirettamente danneggiate dalle restrizioni per PSA possono richiedere gli indennizzi. Anche "all'esterno delle zone di restrizione sanitarie".
Agea detta le
istruzioni per il pagamento ai suinicoltori degli indennizzi stanziati dal Masaf- 10 milioni di euro complessivi- per ristorare i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione dei provvedimenti sanitari applicati a causa della Peste suina africana, nel periodo dal 1°dicembre 2023 al 31 ottobre 2024. Per danni indiretti si intendono:
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
c) prolungamento vuoto sanitario;
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione)
Beneficiari anche all'esterno delel zone di restrizione sanitarie- Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle attive nella produzione agricola primaria, per le seguenti categorie merceologiche: a) verri; b) scrofe; c) scrofette; d) suini da ingrasso; e) suinetti. Tra i beneficiari ammissibili all’aiuto rientrano anche quelli “
situati all’esterno delle zone di restrizione sanitarie”. Il Ministero dell’Agricoltura ha chiarito che si intendono quei casi in cui- a mero titolo esemplificativo- i richiedenti sono situati in zone non infette, ma che macellano i propri animali presso un centro di macellazione che si trova nelle zone a restrizione sanitaria. Questi allevatori, nell’esempio citato, dovranno trovare un altro centro dove effettuare la macellazione. Se tale operazione comporta un danno economico per l’azienda, allora si configura un caso ammissibile al risarcimento. Il Masaf ritiene che, in questi casi, il nesso di causalità sia comprovato dalla documentazione relativa a contratti in essere che non è stato possibile onorare a causa del blocco della movimentazione.
Domande entro il 28 marzo 2025- Le domande dovranno essere presentate all’Organismo pagatore di competenza entro il 28 marzo 2025, con l'avvertenza che gli Organismi pagatori possono comunque anticipare questa scadenza, tramite proprie istruzioni operative. Per ricevere gli indennizzi, i richiedenti dovranno dimostrare i danni indiretti subiti mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale.
Anticipo e saldo dell'indennizzo- In veste di coordinatore, Agea consente che- una volta verificate le domande, possa essere versato un anticipo degli indennizzi peri al 30% dell’importo totale ammissibile all’aiuto. E proprio per fornire "
un pronto ristoro alla filiera suinicola e sostenere gli imprenditori coinvolti dai danni indiretti", Agea invita gli Organismi pagatori a versare gli anticipi entro il 18 aprile 2025. Per il saldo, il Ministero dell'Agricoltura attende la registrazione dell'aiuto da parte della Comissione Europea. A seguire, accertati gli importi residui, gli organismi pagatore potranno saldare gli indennizzi a partire dal mese di maggio.
Verifiche -Ai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate. Sono detratti anche quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2021/690 (sostegno per danni diretti). Le verifiche sugli importi da erogare sono finalizzate ad evitare sovrapposizioni di indennizzi. In fase di pagamento del saldo l'organismo pagatore procederà a decurtare, o se necessario a recuperare, le somme indebitamente erogate.