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NUOVA PDL

Servizio veterinario anche per il suino 'animale familiare'

Servizio veterinario anche per il suino 'animale familiare'
Assegnata alla II Commissione Giustizia la proposta di legge delle deputate PD Prestipino e Pezzopane.

Con l'intento di individuare nuove tutele per gli animali, le parlamentari Patrizia Prestipino e Stefania Pezzopane del Partito Democratico hanno presentato una proposta di legge che estende lo status dei pet, individuando la categoria giuridica dell'animale familiare.
La pdl è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera.

Nuova definizione di animale familiare- Per "animale familiare", la pdl intende ogni animale domestico tenuto dall’uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a tale fine di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi,conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si assume l’impegno a escludere, anche per il futuro, la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione dei medesimi animali.Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari.

Tutti microchippati- Il servizio veterinario pubblico competente per territorio provvede alla registrazione degli animali familiari e ne certifica la detenzione a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l’inoculazione di microchip.
 
Controlli gratuiti e affido-  Gli animali familiari  di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competenteper territorio, ai fini dell’accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali possono essere affidati a chi ne faccia richiesta. Fino a tale affidamento, i costi di mantenimento e di cura degli animali sono a carico del comune.

Modifiche al Codice Civile- Fra le novità, la pdl Prestipino prevede anche modifiche al Codice Civile in materia di affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi o di morte del proprietario. Nel primo caso, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti  esperti di comportamento animale,  affida l'animale, in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisicoed etologico.
 
In caso di decesso del proprietario, si introduce - tra i doveri che si trasmettono per successione- anche quello di  assicurare il benessere all’animale familiare dell defunto.

L’accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico. E' invece vietata la vendita di animali familiari presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite internet.
 
Nella vendita di animali, la garanzia per i vizi può essere regolata dalle leggi speciali in materia di animali anzichè dalle norme del codice civile.
La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell’animalee di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e del luogo di provenienza.

Il trasferimento della proprietà dei cani è subordinato alla loro registrazione all’anagrafe canina, con contestuale inoculazione di un microchip identificativo, o alla modifica di una precedente registrazione alla medesima anagrafe.

Gli articoli 1520 (Vendita con riserva di gradimento da parte del compratore) e 1521 (Vendita a prova) non si applicano agli animali.

PDL Prestipino e Pezzopane
"Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali"

pdfPDL_PRESTIPINO