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MODIFICHE ALLA LEGGE 175/1992

Operatore abilitato al contenimento della fauna

Operatore abilitato al contenimento della fauna
Un Tavolo di coordinamento, istituito in Conferenza unificata, ha elaborato le proposte di modifica alla legge 157.

L'obiettivo è di sostenere le Regioni nel contenimento della fauna selvatica e dei danni conseguenti, alla luce di una legge che non è d'aiuto. Regioni, ANCI, i Ministeri competenti (Agricoltura, Ambiente e Salute) e l'ISPRA si sono quindi coordinati attorno a un Tavolo, per definire gli interventi territoriali in materia di danni da fauna selvatica sulla base di una riformata legge 157.

Lo stato dell'arte del Tavolo di coordinamento è stato illustrato in Commissione Agricoltura dal Sottosegretario Giuseppe Castiglione, in risposta ad una interrogazione dell'On Maria Antezza. Il Tavolo ha già elaborato  una proposta che "sarà sottoposta all'esame del Parlamento nella prima occasione utile"- ha detto il Sottosegretario. Si tratta di modificare gli articoli 19 (sul controllo della fauna selvatica) e 18 (sulle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria) della legge 157/1992, nonché di introdurre un nuobo articolo 18-bis, sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

La modifica proposta per l'articolo 19  fa seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 2017, n. 139 – e consente alle Regioni  di avvalersi, per le operazioni di contenimento delle popolazioni faunistiche, di operatori abilitati previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. "Il ricorso a tali figure – condiviso dal Ministero – realizzerebbe l'ampliamento dei soggetti preposti al controllo del fenomeno" ha spiegato il Sottosegretario.

La Corte costituzionale aveva sentenziato che le guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali, nell'attuazione dei piani di controllo si possono avvalere «tassativamente» solo delle figure previste dalla legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali. Ma per le Regioni, ha fatto notare l'interrogante, questi soggetti "non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile". Per questo le amministrazioni regionali prospettano la necessità di ampliare la platea di soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo e chiedono, in particolare la modifica dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 al fine di introdurre la figura dell’«operatore abilitato», previa frequenza di appositi corsi.


Interrogazione 5-12685
Antezza: Ampliamento dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo, per il contrasto all'eccessivo incremento di fauna.