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ANIMALI IN CONDOMINIO

Accolto l’ordine del giorno del sen Giovanardi

Accolto l’ordine del giorno del sen Giovanardi
"Salvaguardata la scelta di abitare in contesti dove gli animali non siano presenti, senza togliere nulla ad una legge che ho votato".

Il Sottosegretario alla Giustizia Mazzamuto ha accolto l'ordine del giorno con il quale il Senatore Carlo Giovanardi ha inteso "allargare la riforma condominiale ai diritti di tutti, compresi coloro che non vogliono o non possono convivere con animali". Il Senatore spiega: "Il mio ordine del giorno  offre una interpretazione della norma, che salvaguarda anche la possibilità di riservarsi la scelta di abitare in contesti dove gli animali non siano presenti, senza togliere nulla ad una legge che ho votato".

Ieri in Commissione Giustizia al Senato è stata licenziata la legge che riforma il diritto condominiale, modificando il Codice Civile nel senso di non poter più vietare per regolamento condominiale il possesso o la detenzione di animali domestici.

Di seguito l'ordine del giorno del Sen Giovanardi accolto dal Governo.

La Commissione giustizia, preso atto che al terzo comma dell'articolo 1138 del codice civile è aggiunto il seguente: "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici"; rileva come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l'adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all'interno dell'articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall'altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all'unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi.
Per quanto riguarda l'efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricordare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo particolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell'articolo 2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regolamento, ovvero quando sia trascritto l'atto di acquisto che indichi, con precisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita. In assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l'acquirente li abbia espressamente accettati. ( G/71-355-399-1119-1283-B/1/2 – GIOVANARDI)