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TUTELA ANIMALE

Canile pubblico, il TAR dirime scontro fra associazioni contendenti

Canile pubblico, il TAR dirime scontro fra associazioni contendenti
Il Tar di Reggio Calabria ha deciso: requisiti regolari, il canile resta assegnato all'associazione che si era aggiudicata l'appalto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dall'associazione Dacci Una Zampa sull'assegnazione del canile di Mortara. La struttura rimarrà assegnata all'Associazione Aratea, che si era aggiudicata in via definitiva l'appalto indetto dal Comune. La struttura è attualmente occupata dagli attivisti dell'associazione ricorrente, che nel luglio dello scorso anno avevano deciso di rompere i sigilli del canile, terminato da anni ma mai entrato in funzione, trasferendo decine di cani recuperati sul territorio. "Non avremmo voluto occupare il canile di Mortara – dichiaravano gli attivisti  durante una conferenza stampa tenuta all'interno della struttura – ma è un atto dovuto perché l'emergenza sociale e sanitaria legata al fenomeno randagismo a Reggio Calabria ormai ha raggiunto livelli esponenziali".

I fatti- All'inizio di ottobre il Comune aveva aggiudicato il bando ad Aratea. Dopo il fallito tentativo di mediazione con l'Associazione rivale, venne affidata all'Asp la parte della struttura dedicata a canile sanitario, in attesa della sentenza del Tar sul ricorso presentato da Dacci Una Zampa. Sentenza che è arrivata ieri e che dà ragione ai vincitori del bando, mettendo un punto fermo alla querelle iniziata la scorsa estate ma non definitivamente chiusa: Dacci una Zampa ha infatti annunciato  il ricorso al Consiglio di Stato.

Le ragioni della disputa- Per la sezione staccata del Tribunale Amministrativo Aratea ha tutti i requisiti richiesti dal bando, in quanto "tra gli scopi statutari sono presenti anche quelli tesi a tutelare l'ambiente, il mondo animale e nello specifico il fenomeno del randagismo, nonché l'abbandono degli animali stessi. Il fatto che lo statuto – si legge ancora nella sentenza del Tar – contempli un'ampia gamma di finalità e di attività e non specificamente il servizio di gestione di un canile non è, ad avviso del Collegio, dirimente".
Inoltre "anche da un punto di vista oggettivo, tutte le attività principali di Aratea menzionate nello statuto, volte a valorizzare la cura e l'utilizzazione degli animali anche a fini di cura e/o di assistenza, non possono che essere considerate attività le quali necessariamente implicano, per forza di cose, la cura e l'accudimento dell'animale medesimo".
E per quanto riguarda la "mancanza di esperienza specifica nella cura e nell'accudimento dei cani" lamentata dai ricorrenti, il Tar afferma che Aratea "si è specificamente impegnata ad utilizzare personale specializzato nella cura e nella assistenza dei cani; servendosi dunque, in maniera perfettamente ammissibile ed in linea con un principio immanente al sistema degli affidamenti pubblici, di un potere di "avvalimento" di risorse esterne e specifiche".

I cani non sono soggetti di diritto- Neanche l'eccezione sollevata da Dacci Una Zampa circa la categoria "socio assistenziale" alla quale Aratea è iscritta nel registro provinciale delle Associazioni può essere accolta, trattandosi – per il Tar – "di nomenclature generiche e convenzionali, di carattere meramente orientativo; riprova ne è che la stessa ricorrente è iscritta sotto la categoria "tutela dei diritti", non potendosi riferire tecnicamente la titolarità di diritti ai cani, i quali ovviamente, pur cari all'uomo, non sono soggetti di diritto ma semmai oggetto (indiretto) di tutela". (fonte)