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IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

Brucellosi nel casertano, TAR conferma i provvedimenti della Asl

Brucellosi nel casertano, TAR conferma i provvedimenti della Asl
"La violazione delle norme, quando è constatata dalla ASL, è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività".
Il principio di precauzione si conferma "uno dei canoni fondamentali del diritto dell'ambiente e alla salute". E pertanto, il TAR della Campania- con la sentenza depositata nel dicembre scorso-  evidenzia " la bontà del Piano di eradicazione della brucellosi che costituisce il fine di pubblico interesse posto alla base dei provvedimenti adottati" e rigetta il ricorso di un allevatore del casertano.

Il contenzioso- Il ricorrente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti (l'uno del Comune e l'altro della ASL) con i quali gli veniva vietato il conferimento di tutto il latte prodotto dagli animali presenti in azienda e gli veniva ordinato l'abbattimento coattivo dei capi. Rivolgendosi al Tribunale, l'allevatore lamentava numerose violazioni normative- non ultime quelle al Piano triennale per il controllo della brucellosi bufalina nel casertano – in base al quale "gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento". E sempre il Piano prevede che "qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL o suo delegato l'emissione di apposita ordinanza di abbattimento coatto nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica".

Corretta ottica precauzionale - Agganciandosi proprio a questo passaggio del Piano, il Tribunale Amministrativo della Campania ha osservato che "nel caso di specie la contestazione deriva dalla constatazione, obiettiva e non contestata, che sui capi di bestiame in oggetto non siano stati effettuati i controlli periodici, dunque la scelta dell'amministrazione appare corretta in un'ottica precauzionale, considerando che il gestore si è reso inottemperante agli obblighi su di lui incombenti. Ad ulteriore convalida dei provvedimenti adottati dalla Asl, il Tribunale osserva che "la violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, quando è constatata dalla ASL, è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie". E non solo. Per disporre tale sospensione non occorre "la prova della effettiva lesione del bene protetto; trattasi, infatti, di norme che sono finalizzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per la salute pubblica e l'igiene e, pertanto, non occorre anche la prova della effettiva lesione di questi beni, né può essere ammessa a discarico la prova della mancanza della loro effettiva compromissione, essendo sufficiente la sussistenza del concreto ed effettivo pericolo che i beni protetti siano compromessi".

Il principio di precauzione "si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggia l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici"