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MINISTERO DELLINTERNO

Guardie zoofile, il Viminale chiarisce i poteri di vigilanza

Guardie zoofile, il Viminale chiarisce i poteri di vigilanza
Su richiesta della Prefettura di Napoli il Ministero dell'Interno si è pronunciato sul alcune "problematiche relative alle guardie venatorie volontarie".
Il chiarimento è stato reso il 20 novembre 2013 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale e reso noto da Enpa che ne ha dato comunicazione ad @nmvi Oggi in data odierna.

Il parere del Viminale distingue fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali. Le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004 (ai sensi dell'articolo 6, comma 2) e "limitatamente alla tutela degli animali d'affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)"; le seconde sono invece "abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse". La nota del MinInterno, relativamente alle guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali e riconosciute da un organo regionale, aggiunge che "durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'articolo 6, comma 2 " della Legge 189/2004. La norma, infatti, "riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina".

Il distinguo è funzionale a un quesito della Prefettura di Napoli per sapere se le guardie giurate volontarie zoofile, in forza di un decreto prefettizio di nomina, ai sensi della 189 possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria. Stante la differenza fra le due tipologie di guardie, il Ministero dell'Interno considera "del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata all'art. 27 della Legge 157/1992, nell'elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute "da leggi regionali", precisazione di cui non può non tenersi conto". E ancora: "A tali guardie vanno aggiunte, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge quadro le guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le quali- peraltro- sono ammesse all'esercizio di tali compiti a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)".

La stessa legge 189/2004 "non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria che muovono in campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi".
"E' evidente di converso- conclude il parere ministeriale- che il 2° comma dell'articolo 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento".