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GIUDICE DEL LAVORO

Blocco contratti pubblici: sollevata questione di incostituzionalità

Blocco contratti pubblici: sollevata questione di incostituzionalità
Rinviato alla Corte Costituzionale il blocco dei contratti e degli stipendi per i dipendenti pubblici confermato nella legge di stabilità approvata al Senato.

Il Tribunale di Roma  ha dichiarato rilevante e non infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata sul blocco dei contratti e degli stipendi dei dipendenti pubblici, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale che ora dovrà pronunciarsi in merito. L'ordinanza del tribunale del lavoro di Roma, su ricorso presentato dalla FLP, riguarda tutti i dirigenti del pubblico impiego.

Il giudice ha rinviato alla Consulta per violazione degli artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53 della Costituzione non soltanto l'art. 9, cc. 1 e 17 della legge 122/10 che impedisce il rinnovo della contrattazione per il triennio 2010-2013 ma anche l'art. 16, c. 1 della legge 111/11 ai sensi della quale è stato emanato il D.P.R. 122/2013 che ne ha prorogato gli effetti per il 2014, come peraltro ribadito dal disegno di legge di stabilità 2014 già approvato dal Senato.

Le argomentazioni del ricorso, accolte da Giudice:

1. Violazione degli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione: non si può sospendere il diritto alla contrattazione solo perché il datore di lavoro è lo Stato in quanto gli incrementi retributivi derivanti dai contratti sono il parametro di riferimento per determinare la giusta retribuzione in base all'articolo 36 della Costituzione e quindi, con il blocco di contratti e stipendi, vi è il dubbio che sia stato violato il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Un contratto solo normativo, attivato per il biennio 2013-2014 e senza recupero per il triennio 2010-2012, non sanerebbe questa violazione.

2. Violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della Costituzione:  Se vi è una situazione di crisi che richiede sacrifici e tagli alla spesa pubblica questa non può essere risolta facendo pagare i costi solo ad una parte della collettività (i dipendenti pubblici) senza violare il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e il principio di solidarietà sociale, politica ed economica, che devono essere rapportati all'intera comunità e non solo a una parte (articolo 2 della Costituzione)

3. Precedenti blocchi dei contratti (1992): il fatto che la Corte Costituzionale si sia già pronunciata in merito al blocco contrattuale varato dal Governo Amato nel 1992, dichiarandolo legittimo, non rileva in quanto in quel caso, oltre all'emergenza nazionale e all'eccezionalità del caso, vi era l'assoluta temporaneità della sospensione degli aumenti contrattuali. Viceversa, non può in alcun caso – secondo il Giudice – ritenersi transitorio ed eccezionale un blocco dei contratti e degli stipendi che si protrae per quattro anni.