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DANNO BIOLOGICO

Il Comune risarcisce il motociclista caduto a causa del randagio

Il Comune risarcisce il motociclista caduto a causa del randagio
Nonostante la responsabilità della ASL, il Comune di Roma risarcirà 18 mila euro di danno biologico.
Seguendo un orientamento analogo, il Giudice ( sentenza n. 17118 del 12 settembre 2012), Il Tribunale di Roma ha stabilito che spetta al Comune e non alla Asl di dover risarcire il motociclista. L'uomo, alla guida di un motociclo per le vie della Capitale, era caduto in seguito al passaggio di una cane randagio, che tagliandogli la strada è stato causa di fratture invalidanti.

Il Giudice romano ha formulato la seguente massima:

"La P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il Comune deve rispondere dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo - è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza".

Il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale, quantificato in18mila euro è stato liquidato secondo le tabelle della Capitale. Il danno biologico, ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica della persona rientra nel danno non patrimoniale. (fonte: cassazione.net)