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CORTE COSTITUZIONALE

Veterinari in strutture universitarie non convenzionate

Veterinari in strutture universitarie non convenzionate
La Corte Costituzionale non ha dato ragione a un docente della facolta' di veterinaria di Pisa si era visto respingere la richiesta di corresponsione dell' indennita' di rischio per esposizione a radiazioni ionizzanti.
La Corte ha dichiarato la "manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 3, 32 e 36 della Costituzione. Ad essere contestati una serie di norme concernenti l'indennità di rischio da radiazioni e lo stato giuridico del personale delle Asl, "nella parte in cui non prevedono la corresponsione della indennita' professionale ragguagliata all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sanitari universitari che operano in strutture universitarie non convenzionate con il servizio sanitario nazionale".

L'ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è del 18 giugno scorso.

I fatti riguardano un professore, gia' associato presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Pisa, che si e' visto respingere la richiesta di corresponsione dell'indennita' di rischio per esposizione a radiazioni ionizzanti in dipendenza della sua attivita', in quanto l'indennita' in questione sarebbe prevista soltanto per il personale universitario che opera nelle cliniche e negli istituti universitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Reputando fondata la decisione del giudice di primo grado - posto che l'istituto presso il quale il ricorrente lavorava non risulta fosse convenzionato con il servizio sanitario nazionale e che il suo rapporto di lavoro non era disciplinato da accordi contrattuali sul pubblico impiego -, il giudice considera, tuttavia, di dubbia compatibilita' costituzionale il quadro normativo di riferimento, nella parte in cui verrebbe a tracciare un trattamento discriminatorio tra personale universitario, parimenti esposto al rischio derivante da radiazioni ionizzanti. Secondo il giudice, che il docente operi in una struttura convenzionata o meno si avrebbe, infatti, il caso di una persona esposta, in ragione dell'attivita' di istituto, alle radiazioni ed ai connessi rischi, con la conseguenza che, se «simile e' la possibilita' che ne subisca conseguenze dannose per la salute, simile e' dunque la pretesa ad essere, per monetizzazione, indennizzato". La mancata corresponsione della indennita' di rischio da radiazioni -, risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e con l'art. 32 Cost. sulla tutela della salute.
Per la Corte Costituzionale, la scelta di una monetizzazione del rischio rientra, invece, nel quadro delle opzioni di politica legislativa, discrezionali e, nella specie, non irragionevolmente esercitate.
La Corte Costituzionale ha sottolineato come la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di sottolineare che l'indennita' di rischio da radiazioni e' «dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa e' diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorche' tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo.

La Corte Costituzionale richiede pertanto la precisa individuazione della posizione lavorativa del dipendente, vuoi sul versante delle mansioni o attribuzioni effettivamente svolte e della sussistenza, in concreto, del requisito dell'esposizione a rischio, vuoi sotto il profilo della natura e intensita' del rischio medesimo".
Ma il Giudice che si è rivolto alla Suprema Corte ha omesso qualsiasi precisazione al riguardo, limitandosi a segnalare che il giudizio di impugnazione era stato proposto da persona che ricopriva la funzione di professore associato presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Pisa, istituto di patologia speciale e clinica chirurgica, e che a fondamento del ricorso il medesimo aveva assunto di essere stato «quotidianamente esposto alle radiazioni ionizzanti prodotte dalle apparecchiature radiografiche e radioscopiche». Sicchè l'omessa descrizione della fattispecie "preclude la disamina nel merito del quesito di legittimita' costituzionale, anche in considerazione della mancata indicazione dell'epoca in cui il ricorrente sarebbe stato esposto al rischio di radiazioni ionizzanti".

Pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.