• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31468
Tia e Tarsu

Rifiuti, studi professionali utenza non domestica

Rifiuti, studi professionali utenza non domestica
Il Consiglio di Stato ha annullato una delibera comunale che istituiva la "tariffa d'igiene ambientale" individuando il coefficiente massimo per uffici e studi professionali. Il ricorso promosso al Tar da diversi ordini professionali sosteneva l'illegittimità della tariffe per le utenze non domestiche. Principio valido per tutti i Comuni che determinano Tia, Tarsu e Res col metodo normalizzato.
I provvedimenti con i quali i Comuni determinano la Tariffa d'igiene ambientale (Tia)sono atti di formazione secondaria e di contenuto generale che non necessitano di puntuale motivazione. Dunque gli Ordini professionali (medici, tecnici ed economici) non hanno di che reclamare se il Comune applica ai loro studi professionali il coefficiente tariffario più alto.

Corretto? No. Il Tar Toscana, sostenitore di questa tesi è stato smentito dal Consiglio di Stato che ha affermato (sentenza 2 febbraio 2011 n. 539) un principio importante per i liberi professionisti titolari di studio professionale: le delibere comunali che stabiliscono i coefficienti tariffari per i rifiuti devono motivare la scelta di applicazione a determinate categorie. L'ampio potere dell'ente locale non può sottrarsi all'obbligo di motivazione in ossequio ai principi di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa. Illegittima quindi la tariffa più alta per le utenze non domestiche, prevista dal Dpr 158/99).

Il principio sancito dal Consiglio di Stato potrebbe avere riflessi su tutti i Comuni che applicano immotivatamente la Tia e la Tarsu utilizzando il "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti delle utenze domestiche previsti dal Dpr 158/99 e bocciati dal Consiglio di Stato. Riflessi possibili anche sul tributo Res in caso di mancata adozione del regolamento statale previsto dall'articolo 14 del Dl 201/2011.