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ANAGRAFE CANINA, NO ALL’ACCESSO PER FINI PROMOZIONALI

ANAGRAFE CANINA, NO ALL’ACCESSO PER FINI PROMOZIONALI
E' illegittimo l'accesso ai dati dell'anagrafe canina motivato dall'intento di contattare i proprietari a fini promozionali. Lo scopo non è riconducibile alla difesa e alla cura di un interesse giuridicamente rilevante. E' il parere reso dal Servizio affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia. La richiesta di accesso era stata avanzata da un toelettatore.

 

Non appare legittimo l'accesso ai dati dell'anagrafe canina motivato dall'intento di contattare i proprietari a fini promozionali, in quanto non riconducibile alla difesa e alla cura di un interesse giuridicamente rilevante che, sola, può far recedere il diritto alla riservatezza del terzo.

E' il parere espresso dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia, in risposta ad una richiesta di accesso all'anagrafe canina da parte di privato intenzionato ad utilizzare gli indirizzi a fini pubblicitari. In sostanza, l'accesso ai dati in ambito pubblico può superare i precetti di riservatezza della privacy, solo a condizione che sia finalizzato alla cura o alla difesa di propri interessi giuridicamente rilevanti. Il Comune aveva ricevuto richiesta di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe canina da parte di cittadino intenzionato ad aprire un'attività di toelettatura e che vorrebbe mandare degli inviti ai proprietari di cani residenti nel Comune.

Il parere precisa che "appare legittima la consultazione della banca dati al fine di risalire, attraverso il codice del microchip e con l'intervento delle strutture competenti per la lettura, al proprietario dell'animale che dovesse ritrovarsi smarrito", il che corrisponde precisamente alla ratio dell'anagrafe canina, considerato che le informazioni contenute nel microchip rispettano comunque la privacy del proprietario, in quanto direttamente non è possibile venire a conoscenza di nessun dato sensibile o personale".

Sarà quindi legittimo l'esercizio del diritto di accesso ai dati dell'anagrafe canina se motivato dalla cura o dalla difesa di un proprio interesse giuridico, ferma restando, in tale caso, la notifica al proprietario (controinteressato), ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Per le stesse considerazioni, non appare, invece, legittimo l'accesso ai dati dell'anagrafe canina motivato dall'intento di contattare i proprietari a fini promozionali.