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NOTA AI REPARTI

Sanzioni POS, chiarimenti dalla Guardia di Finanza

Sanzioni POS, chiarimenti dalla Guardia di Finanza
Con due note diramate ai reparti operativi, il Comando della Guardia di Finanza chiarisce quando scattano le sanzioni per violazioni dell'obbligo in vigore dal 30 giugno.

Dal 30 giugno di quest'anno, anche i liberi professionisti non possono rifiutare di ricevere pagamenti via POS. La legge 79/2022 impone di accettare carte di pagamento, "relativamente ad almeno una carta di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate". In caso di rifuto scattano le sanzioni amministratice per un valore di 30 euro base, aumentato del 4% del valore della transazione rifiutata.

La sanzione non è sul possesso dell'apparecchio, ma sul rifiuto del professionista. La Guardia di Finanza ha confermato che la sanzione non scatta se il professionista (o l'esercente/commerciante) non è dotato di POS ma il cliente non chiede di pagare con carta o bancomat. La precisazione è contenuta in due note diramate dal III Reparto Operazioni del Comando generale delle Fiamme Gialle ai propri reparti operativi.
Altro aspetto chiarito è che «l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa».

Il cliente sceglie il metodo di pagamento- E' il professionista a non poter rifiutare il pagamento elettronico se il cliente lo richiede. Ma la scelta del metodo di pagamento resta libera per il cliente che potrà anche servirsi di denaro contante fino alla soglia massima consentita di  1.999,99 euro. Dal primo gennaio 2023 il nuovo limite sarà di 999,99 euro.
Non è consentito il frazionamento del pagamento, parte elettronico e parte contante.

Quando non si applica- La legge solleva il professionista dall'obbligo di accettare il pagamento con una carta elettronica soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”: mancanza di connessione, guasto dell'apparecchiatura, mancata transazione o transazione negata anche per cause tecniche riconducibili alla carta presentata dal cliente.

Accertamento - E' il cliente a segnalare il rifiuto. Ma il Comando della GdF precisa che all’accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Dopo la contestazione della violazione ai trasgressori, sarà trasmesso al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite. Tutte le violazioni ravvisate insieme all’importo della sanzione applicata saranno registrate all’interno del software Ares della Guardia di Finanza.