• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31390

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

IL CHIARIMENTO

Fatture senza IVA, forfettari per errore possono rimediare

Fatture senza IVA, forfettari per errore possono rimediare
Ritenendosi erroneamente un "forfetario", nei primi mesi del 2019 un professionista ha emesso alcune fatture senza Iva e senza ritenuta d'acconto.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come sanare la posizione del professionista contribuente che, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per beneficiare del regime forfetario, abbia emesso all'inizio del 2019 fatture senza addebitare l'Iva e senza esporre la ritenuta d'acconto.
Le soluzioni possibili sono due: l'emissione al cliente di una nota di variazione in aumento, che integrì cioè che integri le fatture con l'addebito dell'IVA; oppure l'emissione al clinte di nuove fatture, in sostituzione delle precedenti dopo averle annullate (storno con nota di variazione in diminuzione).

L'IVA andrà versata all'Erario dal contribuente professionista, in quanto sostituto d'imposta. Non dovrà aspettare che il suo cliente gliela versi. L'Agenzia al riguardo è ferma: l'effettiva riscossione dell'IVA è "ininfluente ai fini del funzionamento del meccanismo dell'imposta". L'obbligo di versare all'erario l'IVA indicata in fattura "sorge, comunque, al momento dell'emissione della fattura indipendentemente dal saldo della medesima".

L'Agenzia ricorda i requisiti per aderire al regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro, sia coloro che già sono in attività e, nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata.
Chi applica il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali, per quel che qui rileva, la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini Iva e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto.


La risposta 500/2019 dell'Agenzia delle Entrate