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DDL AUTONOMI

Per aggiornarsi si spende anche in viaggi e alberghi

Per aggiornarsi si spende anche in viaggi e alberghi
Il Jobs Act dei professionisti rende deducibili le spese di formazione e aggiornamento fino a 10.000 euro. Ma non basta.

Il Jobs Act degli autonomi contiene misure di carattere fiscale che modificano il Testo Unico delle Imposte. Fra queste la norma della deducibilità delle spese per l'aggiornamento professionale: l'articolo 5 del DDl introduce la deducibilità integrale- entro il limite annuo di 10.000 euro- delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi. Nel contempo, però, "viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista", si legge nella relazione illustrativa.

Il Testo Unico delle imposte (art. 54, comma 5 DPR 917/1986) oggi recita: “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% per cento del loro ammontare”. Questo passaggio viene cancellato dall'articolo 5 in questione e sostituito dalla disposizione sull’integrale deducibilità fino a 10mila euro all’anno, che non menziona più le spese di soggiorno e di viaggio ma si riferisce solo alle spese per “l’iscrizione”.

ANMVI concorda con i suggerimenti proposti in audizione da Confprofessioni: nel testo andrebbe indicato che sono considerate integralmente deducibili, nella misura del 20% della soglia massima sopra indicata, anche le spese relative al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).