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AGENZIA DELLE ENTRATE

Aumento IVA: qual è il momento impositivo?

Aumento IVA: qual è il momento impositivo?
Nessuno voleva l'aumento, molti non sono pronti con scontrini, registratori di cassa e fatture. Comunicato dell'Agenzia delle Entrate.
Venendo incontro alle esigenze degli operatori, che certamente incontreranno difficoltà nell'adeguare per tempo il loro sistema contabile alla nuova aliquota, l'Agenzia delle Entrate in un comunicato  ha confermato che i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione versando la maggiore imposta collegata all'aumento dell'IVA, senza sanzioni o interessi, nel termine di versamento della liquidazione IVA mensile o trimestrale di competenza.

Qualora tale termine sia troppo vicino, senza sanzioni, il contribuente potrà versare la maggiore IVA conseguente all'aumento secondo le seguenti scadenze:
Contribuenti con liquidazione mensile: entro il 27/12/13, per le fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il 17/03/2014 per quelle del mese di dicembre 2013.
Contribuenti con liquidazione trimestrale: entro il 27/12/2013, per l'IVA in eccesso relativa alle fatture emesse nel 3° trimestre 2013, ed entro il 17/03/2014 per quella relativa alle fatture del 4° trimestre 2013.
I versamenti dovranno essere fatti con il codice tributo delle liquidazioni di riferimento e con l'applicazione degli interessi legali qualora si sia verificato un differimento dei termini ordinari di versamento.

Momento impositivo: ai fini dell'individuazione di quali operazioni debbano essere fatturate con la nuova aliquota del 22% e quali ancora al 21% si fa rifermento alle normali regole per la determinazione del momento impositivo ai fini IVA, che possono così riassumersi:
Cessione di beni mobili: data della consegna/spedizione della merce
Cessione di beni immobili: data in cui si verifica il trasferimento della proprietà indicata nel contratto.
Prestazione di servizi: data di incasso del corrispettivo.
Cessione di beni in esecuzioni di contratti di somministrazione: momento di pagamento del corrispettivo.
Ai suddetti momenti impositivi si sovrappongono, in ogni caso, due momenti assoluti che sono il momento di emissione della fattura (non vale nel caso di emissione di proforma) e il momento del pagamento del corrispettivo. Quindi, qualora entro il 30/09/13 sia stata emessa fattura o sia stato incassato un corrispettivo, l'aliquota da applicare sarà quella del 21%. (fonte: Studio Baldi)