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XII AFFARI SOCIALI

Farmaci, chiarita la differenza tra cessione e vendita

Farmaci, chiarita la differenza tra cessione e vendita
La cessione del farmaco per inizio terapia  è "una modalità differente dalla vendita diretta".  Prerogativa, quest'ultima, solo delle farmacie.

Dopo le audizioni di Fnovi e di Fofi e gli interventi dell'On Doriana Sarli, la  XII Commissione Affari Sociali riconosce la differenza tra cessione e vendita del farmaco veterinario e nella relazione finale- a cura della relatrice On Angela Ianaro (M5S) - chiede che questa differenza venga chiarita nel senso di esplicitare che "resta ferma la possibilità da parte dei veterinari di effettuare la cessione del farmaco per inizio terapia, che costituisce una modalità differente dalla vendita diretta di un medicinale veterinario, restando quest'ultima riservata alle farmacie".

Il parere, approvato ieri, è rivolto alla XIV Commissione Politiche Europee, titolare dell'iter parlamentare della legge di delegazione europea 2020-2021.

L'opportunità di chiarire la differenza tra "cessione" (ex articolo 84 del decreto legislativo 193/2006) e "vendita" commerciale del farmaco veterinario discende da alcuni passaggi della risoluzione del Senato che accompagna l'adeguamento nazionale al regolamento 2019/6.  In quella risoluzione- datata 2014 e adottata sulla base della prima bozza del regolamento 2019/6- il Senato chiedeva alla Commissione europea di eliminare in Europa la possibilità di vendita diretta del farmaco da parte del veterinario. La richiesta non è stata accolta nella stesura finale del regolamento 2019/6, tanto da consentire (in Francia, Belgio, Germania, Regno Unito è consentito) che anche i Medici Veterinari possano vendere direttamente al cliente finale i medicinali veterinari.

Di questa facoltà non si avvale l'Italia- come ha fatto notare in XII Commissione l'On Doriana Sarli- dove la vendita diretta è consentita solo al canale della distribuzione (farmacie, parafarmacie). Cosa diversa è la cessione. Un chiarimento esplicito in fase di adeguamento al Regolamento 2019/6 potrà superare l'equivoco ricorrente di confondere una prestazione veterinaria accessoria con un atto commerciale.

Nella sua relazione finale, la XII Commissione mantiene la raccomandazione - già formulata dal Senato- di "stabilire il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali".

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