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ARTICOLO 84

La REV non ha cancellato la cessione del farmaco veterinario

La REV non ha cancellato la cessione del farmaco veterinario
L'articolo 84 del decreto legislativo 193/2006 consente la cessione diretta per il proseguimento della terapia nell'animale da compagnia.

Non più solo la cessione per inizio della terapia, ma- dal 2012-  anche per il suo proseguimento. Lo consente l'articolo 13 del Decreto-legge 13 settembre 2012 , n. 158 (convertito in Legge, cd Legge Balduzzi) che allo scopo ha modificato il Decreto Legislativo 193/2006 - Codice del Farmaco Veterinario (comma 3, articolo 84).

La cessione- Il Medico Veterinario può cedere al cliente/proprietario confezioni di medicinali veterinari della propria scorta, in virtù della normativa vigente che la REV non ha modificato nè invalidato.
Per effetto della cosiddetta Legge Balduzzi, dall'11 novembre 2012, il medico veterinario che tratta animali non produttori di alimenti può cedere al proprietario le confezioni della propria scorta, nelle quantità necessarie al proseguimento della terapia, anche se non utilizzate.
Prima della Balduzzi, l'articolo 84 del Decreto legislativo 193/2006  ammetteva solo la cessione della confezione aperta dal medico veterinario per l'avvio del trattamento terapeutico, demandando al proprietario, dietro presentazione della ricetta veterinario curante, il compito di procurarsi i medicinali occorrenti in farmacia.

Le scorte- Le strutture veterinarie in cui sono curati gli animali non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) sono autorizzabili alla detenzione di scorte di medicinali veterinari (artt. 82 - 84 del D.Lgs. 193/06 e s.m.i.).

Carico e scarico-  La gestione delle scorte, ai fini della tracciabilità informatica, è dettagliata dal Manuale Operativo 2.0 della ricetta veterinaria elettronica, nel quale è previsto che l’obbligo di registrazione relativamente al carico sul registro della scorta è assolto automaticamente alla vendita registrata a sistema, da parte del farmacista al veterinario, del medicinale presente nella prescrizione medico-veterinaria elettronica per scorta impianto (artt. 81, 82 e 84 del D.Lgs. 193/06). Lo scarico del medicinale è gestito attraverso il sistema informativo, in linea con le regole fissate dalle norme cogenti, per (art. 84, comma 3, del D.Lgs. 193/06: confezioni di medicinali veterinari cedute all’allevatore/proprietario di animali NDPA).

La cessione del medicinale veterinario è stata introdotta nel 2001 (DM 306/2001- poi assorbito dall'articolo 84 del Decreto legislativo 193/2006) ed è stata legittimata dal Consiglio di Stato nel 2005 (Sentenza n. 4197 del 31 maggio 2005), dopo una lunga diatriba conclusasi con la legittimazione, da un lato, della relazione di competenza fra il medico veterinario e l'utilizzo del farmaco e, dall'altro, del diritto del paziente animale alla tempestività della terapia.

La Legge Balduzzi non ha invece modificato la cessione "dal medico veterinario all'allevatore", che rimane possibile solo per la confezione di inizio terapia.