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DLGS 158/2006

Dichiarazione trattamenti: il veterinario non dovrà più controfirmare

Dichiarazione trattamenti: il veterinario non dovrà più controfirmare
Non dovrà più essere controfirmata dal medico veterinario la dichiarazione sui trattamenti effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l'avvio alla macellazione.

L’adempimento è soppresso dalla bozza del Decreto-Balduzzi, che, all’articolo 21 sulle sostanze ad azione ormonica, recita: All’articolo 15, comma  6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 le parole: « nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti » sono soppresse.

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 attua la direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

Per effetto della modifica della bozza-Balduzzi, quando approvata e in vigore, la dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, dovrà contenere le seguenti indicazioni:a) numero, specie e categoria degli animali;  b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego; d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d).

 pdfARTICOLO_21-_OMEOPATICI_E_TRATTAMENTI_ZOOTECNICI_BOZZA_BALDUZZI_copy.pdf24.59 KB