• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
LA RISPOSTA

Macellazione rituale, protezione animale e libertà religiose

Macellazione rituale, protezione animale e libertà religiose
La Commissione Europea ha chiarito i margini di azione degli Stati Membri in fatto di macellazione rituale. Conciliare la protezione animale con la libertà di religione.

L'eurodeputata francese Annika Bruna (ID) ha presentato un'interrogazione  alla Commissione Europea per chiedere se nella nuova legislazione sul benessere animale sarà completamente vietata la macellazione senza stordimento, una pratica che "provoca notevoli sofferenze negli animali, soprattutto nei bovini, poiché impiegano molto tempo a perdere conoscenza"- afferma l'interrogante richiamandosi a pareri dell'Efsa in materia.

Ad oggi il regolamento CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento prevede infatti una deroga per la macellazione religiosa, che può essere eseguita senza stordimento preventivo, "ma in presenza di particolari condizioni -ha precisato la Commissaria europea Stella Kyriakides - e purchè avvenga in un impianto di macellazione autorizzato".

Quanto alla facoltà lasciata ai singoli di Stati Membri di legiferare in senso più restrittivo, la Commissaria ha ricordato il "considerando" n. 18 del regolamento:  la deroga al divieto generale di abbattimento senza stordimento riconosciuta alle macellazione rituale, "mira a garantire la libertà di religione, anche mediante le pratiche e l’osservanza dei riti".

Gli Stati Membri possono adottare norme più rigorose volte a garantire una protezione più ampia degli animali al momento dell'abbattimento- ha confermato Kyriakides- ma se scelgono di farlo devono conciliare gli interessi in gioco con l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:  "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libert‡ di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare  la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio".


Macellazioni rituali, modulistica e nuove indicazioni dal Ministero