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REG (UE) 160/2022

Frequenze minime delle ispezioni e dei controlli ufficiali

Frequenze minime delle ispezioni e dei controlli ufficiali
La Commissione Europea ha definito  le frequenze minime delle ispezioni negli stabilimenti e per i controlli su identificazione e registrazioni dei capi.

Per verificare il rispetto delle norme europee in materia di salute animale, il regolamento (UE) 2017/625 prevede lo svolgimento di controlli ufficiali da eseguirsi "con frequenza adeguata".

Con il nuovo Regolamento 160/2022 la Commissione ha definito le frequenze "minime" e "uniformi" delle ispezioni da condurre negli stabilimenti riconosciuti per verificare le condizioni in cui sono tenuti gli animali (o  prodotti e materiali germinali). Lo stesso regolamento definisce le frequenze minime per verificare l'osservanza delle norme sulla identificazione e sulla registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini.

Almeno una volta all'anno negli stabilimenti riconosciuti- Il regolamento 160/2022 stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri, almeno una volta ogni anno, effettuano controlli ufficiali, nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:
a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
b) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
c) centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
e) posti di controllo;
f) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
g) stabilimenti riconosciuti di quarantena;
h) stabilimenti confinati.

Negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, la frequenza minima uniforme delle ispezioni è di almento due volte l'anno nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini; una volta all'anno nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini; nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni; negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale; nei centri di stoccaggio di materiale germinale.

Identificazione e registrazione dei capi-
Negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini le ispezioni sull’identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini avvengono ogni anno in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali.

Abrogazioni- Prima del 21 aprile 2021, cioè prima dell'applicazione dalla Animal Health Law (AHL-  Regolamento 2016/429) le frequenze minime delle ispezioni erano definite da una serie di atti giuridici che la AHL ha abrogato. Per chiarezza normativa, il Regolamento 160/2022 sostituisce anche i precedenti atti riguardanti le verifiche sull'identificazione e la registrazione.

Entrata in vigore: 24 febbraio 2022