Frequenza ridotta per i controlli ufficiali sugli alimenti dal Giappone: dopo l'incidente nucleare del 2011 le autorità nipponiche sono sempre state conformi alle condizioni speciali di importazione dettate dalla UE.
All’epoca dell’incidente nucleare di Fukushima, nel 2011, i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone avevano richiesto l’applicazione di condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e di prodotti alimentari dal Giappone. A dieci anni di distanza, la Commissione aggiorna le condizioni speciali di importazione: i controlli ufficiali attestano che le autorità giapponesi hanno sempre applicato correttamente le condizioni speciali e non sono stati riscontrati casi di non conformità.
Alla luce di questi risultati, la Commissione Europea -con il regolamento 2021/1533- mantiene la frequenza ridotta dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari e sugli alimenti per animali dal Giappone, ridefinisce i campionamenti e aggiorna il modello di certificato ufficiale.
La Commissione si è basata su dati EFSA sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità nipponiche (dati relativi al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2020). E’ previsto un riesame delle condizioni speciali di importazione entro il 30 giugno 2023 quando saranno disponibili ulteriori dati da campionamenti e analisi sulla presenza di radioattività.
Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento le partite al di sotto dei 10kg di prodotto fresco o dei 2kg di prodotto secco che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo personale e le partite non destinate all’immissione sul mercato unionale.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6