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DIRITTO UNIONALE

Soppressione di pets provenienti da Paesi Terzi

Soppressione di pets provenienti da Paesi Terzi
La Commissione Europea non ha dati sulle soppressioni di pets disposte dai veterinari ufficiali ai sensi del Reg 576/2013. Non c'è obbligo per gli Stati Membri di fornirli.


Gli eurodeputati Olivier Chastel e Frédérique Ries hanno chiesto alla Commissione Europea  i dati sul numero di animali da compagnia provenienti da Paesi Terzi soppressi ai sensi del Regolamento europeo sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia (articolo 35 del Reg CE n.576/2013).

Il regolamento in questione  prevede che siano eseguiti controlli documentali sui movimenti di pets da un paese extra UE. I controlli sono tesi ad accertare la conformità della movimentazione alle regole unionali, anche mettendo l'animale da compagnia a disposizione delle autorità compenti qualora richiesto.  In caso di non conformità, il cane il gatto o il furetto in questione può essere rispedito nel Paese di provenienza, oppure isolato per accertamenti sanitari o di identificazione, oppure essere soppresso.
Il regolamento infatti stabilisce che "in ultima istanza, qualora non sia possibile rispedirlo o l’iso­lamento non sia praticabile" il veterinario ufficiale, previa consultazione con ll proprietario e se necessario può "sopprimere l’animale da compa­gnia in conformità delle norme nazionali applicabili in ma­teria di protezione degli animali da compagnia durante l’ab­battimento".

Gli interroganti  belgi hanno anche chiesto in che misura venga consultato il proprietario dell'animale e in che modo la Commissione garantisca che la soppressione sia davvero l'opzione di ultima istanza.

In risposta la Commissaria europea alla salute Stella Kyriakides ha premesso che la Commissione non dispone di dati in proposito e che gli Stati Membri non sono tenuti a trasmetterli. Il diritto europeo prevede che "ove necessario, l'autorità competente si consulti con il proprietario o con la persona autorizzata sulle misure da adottare quando dai controlli emergono non conformità" (articolo 35 del regolamento (CE) n. 576/2013). Anche "la portata di questa consultazione dipende dall'autorità competente", alla quale spetta " decidere quando l'opzione di sopprimere l'animale è l'estrema misura applicabile".


Euthanasia of pet animals from third countries