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REGOLAMENTO 2021/1140

Zone di restrizione e controllo delle malattie di categoria A

Zone di restrizione e controllo delle malattie di categoria A
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2020/687 per esigenze di chiarezza e per sancire la decorrenza di abrogazioni dal 14 luglio 2021.

Per esigenze di chiarezza, la Commissione Europea ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/687 con particolare riguardo alle restrizioni - applicabili ai movimenti di animali e relativi prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno - per controllare la diffusione di malattie di categoria A (malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione) fra le quali rientra la peste suina africana.
Altre modifiche al regolamento 2020/687 intervengono ad abrogare alcune direttive che risultano superate dal nuovo quadro di sanità animale applicabile dal 21 aprile scorso (Animal Health Law)

La decisione sulla zona soggetta a restrizione -  In base al regolamento 2020/687, l’autorità competente può decidere se istituire o non istituire una zona soggetta a restrizioni in determinate circostanze . Tuttavia la formulazione non è chiara. Per garantire una interpretazione univoca ed evitare fraintendimenti, questa possibilità viene così riformulata: l’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A.(articolo 21, paragrafo 3)

Quali specie animali - Lo stesso regolamento 2020/687 rende obbligatorio il rilascio di un certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa. Tuttavia, non specifica le specie di animali interessate da tale disposizione. La Commissione Europea è quindi intervenuta con una modifica finalizzata a limitare l’obbligo alle partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate per la rispettiva malattia di categoria A.
La Commissione precisa:  I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo". (articolo 22 paragrafo 5)

Abrogate dal 21 aprile 2021- Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE hanno già cessato la loro applicazione a decorrere dal 21 aprile 2021, in quanto il regolamento 2020/687 stabilisce norme corrispondenti. Si applica dal 21 aprile 2021 anche il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione  che stabilisce norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate, tra cui l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini.

Disapplicazione dal 14 luglio 2021- Cessano di applicarsi a decorrere dal 14 luglio 2021 le seguenti direttive:
- la direttiva 2002/60/CE che stabilisce disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana, poichè il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce norme relative alle misure di controllo delle malattie per tutte le malattie di categoria A, compresa la peste suina africana
- la direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, al fine di evitare duplicazioni e incoerenze delle norme in vigore per quanto riguarda la sorveglianza, l’eradicazione e lo status di indenne dalla febbre catarrale degli ovini nell’Unione

Divieti elencati nell'Allegato VI-  L’autorità competente deve applicare dei divieti nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza in caso di focolaio di una malattia di categoria A per controllare la diffusione della malattia. Tali divieti sono elencati nell’allegato VI  del Regolamento 2020 687 Tuttavia il divieto riferito ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza è incompleto in quanto si riferisce solamente a determinati sottoprodotti di origine animale. Ciò potrebbe comportare un rischio di diffusione della malattia nel corso dell’attuazione delle misure di controllo della malattia previste da tale regolamento delegato.
Precisato che sono vietati tutti i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e da zone di sorveglianza. (Nuovo Allegato VI)


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1140
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429