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NUOVO REGOLAMENTO UE

Galline all'aperto, modifiche alle regole di vendita delle uova

Galline all'aperto, modifiche alle regole di vendita delle uova
La Commissione Europea allunga il periodo di deroga per la vendita di uova da allevamento all'aperto e ne chiarisce la decorrenza.


Il regolamento (CE) n. 589/2008 (punto 1, lettera a), dell'allegato II)  prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di "limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto", quando siano state adottate restrizioni - tra cui restrizioni veterinarie - per proteggere la salute pubblica e animale. 
A norma del Regolamento 589/2008, tale periodo non può essere superiore alle 12 settimane. Tuttavia, anche in seguito ai "gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione", la Commissione ha ritenuto necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga.

Le nuove disposizioni sono state adottate con il Regolamento delegato 2017/2168, approdato alla Gazzetta Ufficiale Europea del 22 novembre e in vigore il terzo giorno dalla sua pubblicazione. Il provvedimento contiene un nuovo Allegato II Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole che sostituisce il precedente.

Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (articolo 4 della direttiva 1999/74/CE) e in particolare che- durante il giorno - permettano alle galline un accesso continuo a spazi all'aperto. Questo requisito "non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche".

Qualora le misure adottate ai sensi della normativa dell'Unione richiedano una restrizione dell'accesso delle galline agli spazi all'aperto per proteggere la salute pubblica o degli animali, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all'aperto» nonostante detta restrizione, "purché l'accesso delle galline ovaiole agli spazi all'aperto non sia stato ristretto per un periodo ininterrotto superiore a sedici settimane". Tale periodo massimo "decorre dalla data in cui l'accesso agli spazi all'aperto del gruppo di galline in questione costituito nello stesso momento è stato effettivamente ristretto".

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Regolamento delegato (UE) 2017/2168 del 20 settembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto