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CORTE EUROPEA

'Latte' e 'formaggio' sono riservati ai cibi di origine animale

'Latte' e 'formaggio' sono riservati ai cibi di origine animale
I prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale.
L'ha stabilito la Corte di Giustizia Europea in relazione all'uso di termini, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt». La preclusione vale anche se le denominazioni sono accompagnate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. Esiste, tuttavia, un elenco di eccezioni.

La causa commerciale- Un società tedesca, la TofuTown che produce e distribuisce alimenti puramente vegetariani e vegani, è stata chiamata in causa da una concorrente che contestava come sleale l'uso di denominazioni riservate al latte e ai prodotti lattiero-caseari. La TofuTown promuove e distribuisce i suoi prodotti come «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», ecc. e si è difesa in giudizio sostenendo che " il modo in cui i consumatori percepiscono tali denominazioni avrebbe subìto un notevole cambiamento negli ultimi anni". Inoltre, le diciture sono "sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio «burro di Tofu» o «rice spray cream»".

Soia e tofu non fanno eccezione- Spettava alla Corte di giustizia interpretare la normativa dell’Unione su una questione di grande attualità. La sentenza è arrivata oggi e stabilisce che le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu. La Corte precisa che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come quelle utilizzate dalla TofuTown, non influisce su tale divieto, perchè l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore.

La normativa di riferimento
Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
L’elenco delle eccezioni si trova nella decisione 2010/791/UE della Commissione

Il comunicato della Corte di Giustizia Europea

Il testo della sentenza