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REGOLAMENTO 717/2013

Sottoprodotti, benessere degli animali nei certificati sanitari

Sottoprodotti, benessere degli animali nei certificati sanitari
Benessere all'abbattimento e alla macellazione anche per gli animali produttori di alimenti per altri animali. Nuovi certificati sanitari.
In seguito al Regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, vigente dal 1 gennaio di quest'anno, la Commissione Europea aggiorna le dichiarazioni nei modelli sanitari previsti dal Regolamento n. 142/2011. Il  veterinario ufficiale dovrà certificare il rispetto delle norme sul benessere degli animali, dichiarando la provenienza da animali che, al macello - prima e durante l'abbattimento o la macellazione- sono stati trattati nel rispetto del Regolamento 1099.

Le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione europea devono essere accompagnate da certificati sanitari, il cui nuovo modello è allegato al Regolamento 717/2013. In particolare, vengono aggiornate le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati sanitari riguardanti alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta, alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia  e all'alimentazione di animali da pelliccia.

Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1  dicembre 2013 conformemente ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche introdotte dal nuovo regolamento possono continuare a essere introdotte nell'Unione.