• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
NUOVA DECISIONE UE

Sì a pulcini e uova da cova dalle zone di restrizione

Sì a pulcini e uova da cova dalle zone di restrizione
Ulteriori zone di restrizione, circa 40 comuni dell'Emilia Romagna. Ma l'Italia può spedire se lo Stato membro acconsente.

L'autorità competente in Italia può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle zone soggette a restrizioni, purché l'Italia trasmetta preliminarmente una notifica scritta e lo Stato membro o il paese terzo di destinazione confermi il suo consenso preventivo a ricevere dette partite.

Lo stabilisce una nuova Decisione della Commissione Europea, adottata il 27 agosto, che elenca ulteriori zone soggette a restrizioni e abroga la recente Decisione 2013/439. I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, purché nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso misure di biosicurezza, che le uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle zone caratterizzate quindi da un diverso stato sanitario. Anche le uova da cova presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, a condizione che provengano da aziende situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione verso un incubatoio designato.

Risale al 15 agosto la notifica da parte dell'Italia della comparsa di un primo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in un'azienda avicola della provincia di Ferrara. In collaborazione con l'Italia, la Commissione ha accertato che i limiti delle zone istituite dalle autorità nazionali Italia si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio.

La necessità di definire rapidamente, a livello di Unione, le zone istituite in Italia e di limitare le spedizioni (non possono essere spedite dalle zone a rischio verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova) tengono anche conto delle "gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli".
La Decisione del 27 agosto è stata dunque adottata anche per "prevenire inutili turbative al commercio interno all'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali".