• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31290
RISOLUZIONE UE

Benessere animale: dalla direttiva alla legge quadro

Benessere animale: dalla direttiva alla legge quadro
Trasformare, nel 2013, la direttiva 98/58/CE in una legge quadro. Lo chiede una risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.
La risoluzione - presentata dall'eurodeputata svedese Marit Paulsen sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 –ritiene che una legge quadro europea sul benessere degli animali "contribuirebbe ad incrementare la competitività, sia nel mercato interno che nel commercio con paesi terzi, e aumenterebbe la qualità dei prodotti animali".

Per il 2013 è prevista una revisione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, che rappresenterebbe "un'opportunità perfetta per ampliare, chiarire e rafforzare la direttiva trasformandola in una legge quadro". Il modello è dato dalla legislazione alimentare generale, che con il Regolamento (CE) n. 178/2002 ha fornito una base comune agli Stati Membri.

Questi i punti chiave della legge quadro europea sul benessere degli animali nel testo della risoluzione approvata:

a) una definizione e un'interpretazione comuni, fondate sull'OIE, di benessere degli animali, e obiettivi generali su base scientifica;
b) il principio dell'obbligo di diligenza per tutti i proprietari e gli addetti al maneggiamento degli animali, mentre la responsabilità degli animali randagi deve spettare in primo luogo al proprietario e in definitiva alle autorità degli Stati membri in ragione dei rischi correlati in materia di salute pubblica e sicurezza;
c) misure di sensibilizzazione e linee guida per i dipendenti delle autorità pubbliche su come identificare problemi legati al benessere degli animali nell'esercizio delle loro funzioni;
d) un obbligo, ove necessario, di garantire le competenze – pur riconoscendo le competenze e conoscenze già acquisite attraverso l'esperienza pratica o la formazione teorica – del personale addetto al maneggiamento degli animali nell'ambito delle mansioni lavorative, unitamente a requisiti di formazione adeguati per specifiche responsabilità in materia di benessere degli animali;
e) l'obbligo, per gli Stati membri, di presentare alla Commissione relazioni biennali sull'attuazione della legislazione europea sul benessere degli animali, comprensive di una tabella di marcia per i due anni successivi, e la condizione che la Commissione pubblichi tali relazioni senza indugio assieme a una sintesi;
f) azioni tempestive ed efficaci contro gli Stati membri che non presentano le relazioni o non rispettano gli obblighi relativi all'esecuzione di controlli e ispezioni;
g) la creazione di una rete europea coordinata per il benessere degli animali che, sulla base delle esperienze del progetto pilota X/2012, sostenga campagne di informazione e di educazione, valuti i requisiti di benessere degli animali rispetto alle conoscenze scientifiche più recenti e coordini un sistema UE per la verifica preliminare delle nuove tecnologie, in linea con i programmi esistenti promossi dalla Commissione e dalle sue agenzie e comitati;
h) una struttura per una normativa settoriale basata sulla scienza e per misure non legislative;
i) una clausola di revisione per consentire l'adeguamento periodico della legge quadro ai nuovi progressi scientifici nel rispetto della necessità della certezza giuridica e tenuto conto della durata di vita economica dell'investimento eseguito;