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MOVIMENTI DI EQUIDI, DIRETTIVA UE IN RECEPIMENTO

MOVIMENTI DI EQUIDI, DIRETTIVA UE IN RECEPIMENTO
Movimenti e importazioni di equidi dai paesi terzi nella Legge Comunitaria 2011. L'obiettivo del recepimento nazionale della Direttiva 2009/156 è di favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. Razionalizzare la disciplina e stabilire norme comuni in materia di polizia sanitaria.

La Legge Comunitaria 2011 all'esame del Parlamento impegna il nostro Paese a recepire la Direttiva 2009/156/CE, riguardante le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Si tratta di codificare la direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo diverse e sostanziali modificazioni, allo scopo di stabilire norme comuni in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore.

In particolare, la direttiva in recepimento fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri (articoli da 3 a 10) e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi (articoli da 11 a 19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi (articoli 12, 13 e 14).

In particolare, l'articolo 3 stabilisce che uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, soltanto se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose (articoli 4 e 5), consentendo, tuttavia, specifiche deroghe. L'articolo 7 prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1/2005. L'articolo 9 applica le norme della direttiva 90/425/CEE segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare. Gli articoli 8 e 16 prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale. L'articolo 10 consente agli esperti veterinari della Commissione di procedere a controlli in loco.
L'articolo 12 autorizza l'importazione di equidi unicamente da un elenco di paesi terzi, la cui scelta deve rispettare criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.
L'articolo 18 affida ad esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione controlli in loco, per verificare l'applicazione della presente direttiva.
Per quanto riguarda i sei allegati alla direttiva, l'Allegato I reca l'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia, gli Allegati II e III presentano i modelli dell'attestato sanitario e del certificato medico che accompagnano i movimenti degli equidi. Infine, l'Allegato IV reca le procedure di diagnosi riguardante la Peste equina.

La direttiva è entrata in vigore il 12 agosto 2010; il suo recepimento, stralciato dalla Legge Comunitaria del 2010, non ha scadenza. Questa settimana la Commissione Affari Sociali ha dato parere favorevole.

Allegati
pdf DIRETTIVA 2009 156 CE.pdf