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DECRETO IN GU

TBC e Brucellosi, nuovi criteri per le indennità di abbattimento

TBC e Brucellosi, nuovi criteri per le indennità di abbattimento
Definite le nuove modalità di indennizzo di abbattimento per gli operatori detentori di bovini e ovini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e brucellosi. 
E' entrato in vigore il 23 agosto il decreto del Ministero della salute recante i criteri per il computo dell'indennità di abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti. Il decreto dispone le modalità di calcolo delle indennità in favore degli operatori e precisa che il Servizio Veterinario locale liquida le indennità entro 90 giorni dalla data di registrazione in BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento.

Circolare DGSA- Con una nota, la Direzione ministeriale chiarisce che il provvedimento "sostituisce il decreto con cui annualmente era determinato l’importo dell’indennità di abbattimento per il singolo anno di riferimento: il decreto, non indica gli importi da riconoscere annualmente ma stabilisce il criterio da applicare in via permanente per il computo delle indennità riconosciute agli aventi diritto in caso di abbattimenti di capi infetti o sospetti di infezione".

Valore di mercato - Con il nuovo criterio di calcolo "l’indennità deve essere determinata come differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello dell’animale da macello; nel caso in cui le carni devono essere completamente distrutte, all’operatore sarà corrisposto il valore di mercato dell’animale da vita".

Provvedimento di abbattimento - Le indennità sono corrisposte sulla base del provvedimento del Servizio veterinario locale territorialmente competente relativo all'abbattimento degli animali recante indicazione della loro destinazione, compresa, se del caso, la distruzione degli stessi.

Libri genealogici- Solo per gli animali iscritti ai libri genealogici, il Servizio Veterinario locale territorialmente competente richiede inoltre all'avente diritto la presentazione del certificato zootecnico o attestato rilasciato dall'ente selezionatore che gestisce il libro genealogico di specie o razza, dal quale risulti che gli animali erano iscritti.

Indennità - L'indennità non può superare il valore di mercato del capo. In favore degli operatori di stabilimenti in cui sono detenuti non più di dieci capi bovini e bufalini la misura dell'indennità di abbattimento è aumentata del 50% per capo indipendentemente da età e categoria.

Il valore medio di mercato dell’animale da vita è riportato in apposito bollettino pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno da ISMEA: per l’anno corrente il bollettino sarà pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. In secondo luogo il valore medio di mercato dell’animale da macello è ottenuto moltiplicando il prezzo dell’animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo, indicato da ISMEA nel bollettino, per il peso vivo dell’animale oggetto di abbattimento.

Il provvedimento precisa che le indennità non sono concesse agli operatori responsabili di animali che violano le prescrizioni del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza. 

DECRETO 21 giugno 2024
Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica.

Circolare DGSA n.0025050