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ECM SPC

Crediti formativi, da Fnovi chiarimenti in quattro punti

Crediti formativi, da Fnovi chiarimenti in quattro punti
Circolare della FNOVI per chiarire come si considera soddisfatto l'obbligo formativo e chi lo certifica. Puntualizzazione sul nesso tra crediti e polizze.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari con una nota, firmata dal Presidente Gaetano Penocchio,  puntualizza il rapporto tra il sistema di  ECM (Educazione Continua in Medicina) (ECM) e il sistema SPC (Sviluppo Professionale Continuo). In quattro punti, la nota inviata oggi agli Ordini provinciali, fornisce risposte sull'obbligo di aggiornamento professionale in capo a tutti gli iscritti, Pubblici e Privati, e su come si possa considerare soddisfatto.

1. SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

SPC, un sistema "complementare"-  L'Ordine professionale considera assolto il debito formativo dell'iscritto al raggiungimento del numero dei crediti previsti (il sistema SPC ha mutuato dall'ECM il parametro dei 50 crediti/anno nel triennio). L'iscritto può calcolare i propri crediti sommando quelli eventualmente maturati nei due Sistemi (SPC-ECM).
Oltre ad essere quantitativamente sufficienti, i crediti devono "soprattutto" essere coerenti con l’attività professionale esercitata".
I Dipendenti ASL- E' nella facoltà delle Aziende Sanitarie Pubbliche stabilire che i propri Dipendenti possano considerare assolto il loro debito formativo soltanto al raggiungimento del numero di crediti ECM previsti in un triennio.  La FNOVI puntualizza che l'Ordine non può intervenire in questa eventuale scelta.
Semplificazione
- L'impegno della FNOVI- insieme a quello delle altre professioni sanitarie "è diretto alla semplificazione del sistema ECM anche attraverso l'incremento della percentuale riconosciuta all’autoformazione". 

2. CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

L'Ordine professionale è l'unico soggetto che può certificare che l'iscritto sia in regola o meno con il proprio debito formativo. L’Ordine certificherà il debito formativo triennale come "assolto” utilizzando il criterio della complementarietà ECM-SPC.  L'Ordine professionale è anche l'unico soggetto abilitato ad agire nel Sistema Cogeaps (l'anagrafe dei crediti di tutte le professioni sanitarie).

3.  CREDITI FORMATIVI E POLIZZE

Crediti e Assicurazioni- Con la complementarietà del Sistema SPC, che ammette la somma dei crediti SPC con i crediti ECM, la FNOVI ritiene anche "definitivamente superata qualsiasi criticità legata al requisito della regolarità di aggiornamento ai fini della liquidazione del danno per responsabilità professionale. Il nesso (70% dei crediti per l'efficacia della polizza assicurativa) non troverà applicazione prima del 2026 e  vede comunque contraria la Federazione, che- dichiara nella sua circolare-  "continuerà la sua opposizione".

4. LA MOTIVAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO

Superamento della leva sanzionatoria-  FNOVI dichiara infine di volere "superare il solo approccio sanzionatorio in caso di inadempimento dell’obbligo formativo". Di comune accordo con tutte le altre professioni sanitarie, la leva strategica "non può essere punire’". La motivazione professionale ad una formazione continua e di qualità non può che essere "il fine primario di erogare prestazioni sanitarie adeguate e di alto valore ai cittadini".

Nota del 21 dicembre 2023 - Rapporto ECM SPC