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NOTA DGSAF

EHD, trattamento e test per i capi sensibili dalla Francia

EHD, trattamento e test per i capi sensibili dalla Francia
Trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni, seguito da un test PCR per EHDV negativo effettuato su ciascun animale da movimentare. 

Sono queste le condizioni di introduzioni in Italia per i capi sensibili provenienti dalla Francia dalle zone di restrizione per EHDV.  La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) le ha trasmesse oggi ai Servizi Veterinari alla luce della mutata situazione epidemiologica della EHD (Malattia emorragica epizootica) in alcuni Stati Membri, in particolare Francia e Spagna. 

L'evoluzione - riferisce la Dgsaf- ha portato la Commissione Europea a considerare alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra le norme per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali detenuti animali terrestri, animali terrestri selvatici e uova da cova.  L'Italia ha deciso di anticipare l'applicazione delle modifiche, informandone la Commissione.

Misure di attenuazione del rischio- Le proposte di modifica contemplano il ricorso a talune misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue tongue, che devono essere adottate e garantite dallo Stato Membro di origine, al fine di consentire le movimentazioni con un certo margine di sicurezza. In particolare, prevedono il ricorso alle zone stagionalmente libere da vettori e agli stabilimenti protetti dai vettori unitamente all’esecuzione di test sierologi o PCR in base al periodo di permanenza nei TSL o negli stabilimenti a prova di vettore.

Sorveglianza entomologica- "Ciò implica l’adozione di un sistema di sorveglianza entomologica ben definita- evidenzia la Direzione Generale-  analogamente ai requisiti da applicare per gli stabilimenti a prova di vettore, oltre naturalmente alla puntuale esecuzione dei test diagnostici nei modi e nei tempi previsti".
Relativamente alle movimentazioni da macello, analogamente alla BT, "deve essere garantita la macellazione degli animali entro 24 ore dall’arrivo al macello".

Prima dell'entrata in vigore delle modifiche- La modifica del Regolamento entrerà in vigore presumibilmente nei prossimi mesi, aggiunge la nota ministeriale, ma "considerate le criticità che possono scaturire in esito alla notifica di focolaio relativamente alle movimentazioni di capi sensibili tra Stati Membri, nell’ambito di un recente incontro tra Capi Veterinari Nazionali e la Commissione Europea è stata discussa la possibilità di anticipare l’applicazione delle nuove misure di riduzione del rischio, nonché di individuare ulteriori condizioni sanitarie volte a garantire il mantenimento dei consolidati canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme, nonché nella salvaguardia del comparto zootecnico dal punto di vista sanitario".

Pertanto, previo parere del Centro di Referenza dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise è stato concordato, in via temporanea e nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento, che gli animali provenienti dalla Francia dalle zone di restrizione per EHDV saranno introdotti in Italia previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un test PCR per EHDV negativo effettuato su ciascun animale da movimentare.

È in corso la formalizzazione di quanto stabilito, inclusa l’informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati Membri.

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