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Malattie infettive: OM adeguata ai Decreti di sanità animale

Malattie infettive: OM adeguata ai Decreti di sanità animale
Prorogate le misure previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015. L'ordinanza adegua le sanzioni e le misure sanitarie per le stalle di transito ai Decreti n.134 e n.136 del 2022.

In relazione all’attuale situazione sanitaria, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario continuare ad assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica. Sentiti i Centri di referenza nazionale per le patologie infettive dei ruminanti, il Sottosegretario di Stato Marcello Gemmato ha firmato l’ordinanza ministeriale che proroga, fino al 31 dicembre 2023, le misure previste dall’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015.

La nuova ordinanza recepisce le definizioni del regolamento 2016/429 e adegua le sanzioni al decreto legislativo 134/2022, inoltre sostituisce interamente l’articolo 6 che prevede “misure sanitarie per le stalle di transito” e l'articolo 7 relativo alle “misure sanitarie per gli animali da ingrasso” in tutto il territorio nazionale.

Stalle di transito – L’ordinanza precisa che il Servizio veterinario esegue controlli presso le stalle di transito almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre, effettua i controlli sui dati presenti nel sistema informativo Vetinfo. In caso di non conformità il Servizio veterinario esegue i controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici. 

Animali da ingrasso – L’ordinanza modifica anche le misure sanitarie per gli animali da ingrasso. Nello specifico, viene aggiornato il testo di riferimento sui controlli diagnostici per la movimentazioni di animali da territori non indenni verso territori indenni, che saranno ora disciplinati dal Protocollo del 28 aprile 2022 tra il Governo e le regioni.

Sanzioni – Anche le sanzioni vengono adeguate al decreto n.134/2022. Gli operatori delle stalle di transito, che detengono animali per un tempo superiore a 30 giorni, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 

Definizioni Regolamento 2016/429 - Il Ministero della Salute riformula l'ordinanza adeguando i termini alle definizioni del Regolamento 2016/429, in particolare sostituisce la parola “proprietario” con il termine “operatore” inteso come “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari". E' stata anche modificata la definizione di stalla di sosta introducendo il termine “stalla di transito” che costituisce un'unità distinta rispetto ad altri stabilimenti da riproduzione o da ingrasso.

ORDINANZA 15 giugno 2023
Proroga con modifiche dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».