Il 23 febbraio entrano in vigore le modifiche alle Appendici CITES per tutelare le specie selvatiche. Informativa a possessori e commercianti.
Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato le norme che troveranno temporanea applicazione nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio - data di entrata in vigore delle nuove Appendici CITES- e l’entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli Allegati del Reg. (CE) n. 338/97. L'informativa è rivolta a possessori e commercianti di esemplari di specie selvatiche animali e vegetali.Il Ministero puntualizza sul proprio sito che l’Italia è un Paese firmatario della Convenzione CITES ed è tenuta ad osservarne le disposizioni. Il commercio e gli spostamenti di esemplari all’interno dell’UE dovranno seguire la disciplina dettata dal Reg. (CE) n. 338/97 fino all’entrata in vigore delle modifiche degli Allegati.
Importazione - Le importazioni delle specie di nuova inclusione nell’Appendice I CITES, come gli Scincidi e i Kinosternidae, necessiteranno di una licenza rilasciata dal paese esportatore e di una licenza di importazione rilasciata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Mentre le importazioni delle specie di nuova inclusione nell’Appendice II CITES, come Muscicapidae, Agamidae, Gekkonidae del gruppo dei sauria o le Chelidae, dell'ordine delle Testudines, necessiteranno solamente di una licenza rilasciata dal paese esportatore ma non anche di una licenza di importazione. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge.
Esportazioni - per le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie incluse nelle Appendici I, II e III CITES sarà necessario richiedere una licenza di esportazione al Ministero degli esteri o un certificato di riesportazione ai Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri.
Le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie transitate da un’Appendice CITES ad un’altra o esclusi dalla disciplina CITES per le quali non sia stata ancora aggiornata la regolamentazione UE, necessiteranno delle licenze di importazione/esportazione o di un certificato di riesportazione previsti dal citato Reg. (CE) n. 338/97.