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DAL 23 FEBBRAIO 2023

Commercio specie esotiche, norme transitorie

Commercio specie esotiche, norme transitorie
Il 23 febbraio entrano in vigore le modifiche alle Appendici CITES per tutelare le specie selvatiche. Informativa a possessori e commercianti.


Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato le norme che troveranno temporanea applicazione nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio - data di entrata in vigore delle nuove Appendici CITES-  e l’entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli Allegati del Reg. (CE) n. 338/97.  L'informativa è rivolta a possessori e commercianti di esemplari di specie selvatiche animali e vegetali.Il Ministero puntualizza sul proprio sito che l’Italia è un Paese firmatario della Convenzione CITES ed è tenuta ad osservarne le disposizioni. Il commercio e gli spostamenti di esemplari all’interno dell’UE dovranno seguire la disciplina dettata dal Reg. (CE) n. 338/97 fino all’entrata in vigore delle modifiche degli Allegati. 

Importazione - Le importazioni delle specie di nuova inclusione nell’Appendice I CITES, come gli Scincidi e i Kinosternidae, necessiteranno di una licenza rilasciata dal paese esportatore e di una licenza di importazione rilasciata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.  Mentre le importazioni delle specie di nuova inclusione nell’Appendice II CITES, come Muscicapidae, Agamidae, Gekkonidae del gruppo dei sauria o le Chelidae, dell'ordine delle Testudines, necessiteranno solamente di una licenza rilasciata dal paese esportatore ma non anche di una licenza di importazione. La documentazione in originale e gli esemplari dovranno essere presentate al competente Reparto della Guardia di Finanza per i controlli previsti per legge.

Esportazioni - per le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie incluse nelle Appendici I, II e III CITES sarà necessario richiedere una licenza di esportazione al Ministero degli esteri o un certificato di riesportazione ai Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri.

Le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie transitate da un’Appendice CITES ad un’altra o esclusi dalla disciplina CITES per le quali non sia stata ancora aggiornata la regolamentazione UE, necessiteranno delle licenze di importazione/esportazione o di un certificato di riesportazione previsti dal citato Reg. (CE) n. 338/97.

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