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CHIARIMENTI DA DGSAF

Suini non DPA: identificazione con transponder dal 3 ottobre

Suini non DPA: identificazione con transponder dal 3 ottobre
Dal 3 ottobre, i suini detenuti in residenze private registrate in BDN, dovranno essere identificati. Il transponder rende irrevocabile l'indirizzo non DPA.


Sull’identificazione e la registrazione dei suini "da compagnia", la Direzione Generale della Sanità Animale (DGSAF) informa che dal 3 ottobre saranno applicabili le disposizioni definite all’articolo 1, comma 10 del dispositivo dirigenziale di maggio. Si tratta di disposizioni che attuano la deroga prevista dall’articolo 54, paragrafi 1 e 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035 la quale consente agli Stati Membri di esentare dalle prescrizioni in materia di identificazione gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici.

Con una nota del 10 agosto scorso, la Direzione Ministeriale ha chiarito che "per i soli suini tenuti o destinati alle residenze private registrate in BDN con indirizzo NON DPA", l’identificazione dei suini NON DPA dovrà essere assicurata mediante transponder elettronico iniettabile riportante un codice di identificazione univoco attribuito da BDN che:
a) deve soddisfare le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 11 ed all’allegato II;
b) è applicato da un medico veterinario ASL o autorizzato dalla ASL in zona peri auricolare sinistra.
Inoltre, sono utilizzabili esclusivamente i transponder autorizzati dal  Ministero della salute per tali suini.

Il CSN provvederà alla registrazione e configurazione in BDN del fornitore autorizzato per consentirne la visualizzazione e l’effettuazione degli ordini da parte dei soggetti deputati identificazione e registrazione di tali animali, ossia medici veterinari della ASL o autorizzati dalla ASL.

Con la stessa nota del 10 agosto, la DGSAF ha precisato che le misure dettate dal dispositivo dirigenziale del maggio scorso "non sono applicabili ai rifugi per animali, né ad altre situazioni in cui gli animali sono tenuti per scopo ricreativo, dimostrativo, culturale e altro”. Il dispositivo- ribadisce la Direzione ministeriale- si applica "esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni private fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti".

I suini a cui è apposto il transponder sono irrevocabilmente NON DPA e quindi non destinabili alla produzione di alimenti per nessuna motivazione. L’utilizzo di transponder autorizzati per specie diverse dal suino non è consentito per l’identificazione di animali appartenenti a quest’ultima specie. In caso di inosservanza, sono applicabili le misure restrittive e le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Anche i suini "da compagnia" saranno registrati in BDN


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