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DAL 27 SETTEMBRE

Modello 4, registrazione automatica dell’apiario

Modello 4, registrazione automatica dell’apiario
Una nota del Ministero della Salute dettaglia la nuova funzionalità per la registrazione automatica delle movimentazioni in apicoltura.

Dal 27 settembre sarà attiva la funzionalità di registrazione automatica in BDN - sezione apicoltura - delle movimentazioni "in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato". In tale documento "sarà obbligatoria l’indicazione dell’apiario di destinazione, indipendentemente dal motivo della movimentazione". Lo riferisce una nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf). In Banca Dati Nazionale saranno consultabili le pertinenti informazioni tecniche.

La registrazione automatica delle movimentazioni discende dalla necessità di garantire che per le movimentazioni sia disponibile l’ effettiva destinazione degli animali nel documento di accompagnamento informatizzato in BDN.

Indicazioni per l'operatore- L’operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare in BDN il documento di accompagnamento - già noto come "modello C" ai sensi della normativa che sarà abrogata dal decreto legislativo I&R - indicando in esso l’apiario o il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo. 
Il ruolo di operatore in BDN è assegnato alla figura del proprietario di cui alla normativa dell’anagrafe apistica precedente all’applicazione del regolamento di sanità animale 2016/429 e del decreto I&R (Identificazione e Registrazione).

L’apiario di destinazione
è identificato univocamente dal codice aziendale assegnato all’attività di apicoltura seguito dal proprio numero progressivo, così come registrato in BDN. Per le movimentazioni con motivo di uscita “impollinazione” verso un agricoltore, non tenuto alla registrazione di cui al sistema I&R, nella compilazione del documento informatizzato l’operatore riporterà il nominativo ed il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l’indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato.

Responsabilità e tempistiche- L’operatore corrisponde al proprietario e al detentore ed è direttamente responsabile delle dichiarazioni necessarie per la movimentazione inserite in tale documento e della registrazione in BDN delle informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli animali di apicoltura nello stabilimento di propria competenza entro 7 giorni dall’evento.

Un allegato alla nota ministeriale riporta una descrizione sintetica della funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni a partire dalle informazioni registrate dall’operatore nel documento di accompagnamento.

pdfNOTA_DGSAF_APIARI_IN_MODELLO_4