A quasi dieci anni dal Regolamento sui biocidi, l'Italia aggiorna la disciplina sanzionatoria per violazioni delle norme europee. Entrerà in vigore il 14 dicembre.
Con il
decreto legislativo 179/2021, in vigore dal 14 dicembre, l'Italia si dota di una disciplina sanzionatoria per violazione al commercio dei biocidi. I biocidi sono sostanze o miscele - talvolta contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi- usati allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
L’uso di biocidi di determinati tipi di prodotto può causare preoccupazioni riguardo alla salute e al benessere degli animali, motivo per cui il regolamento 528 ricomprende nel campo d'azione anche i prodotti utilizzati in campo veterinario e degli animali. Il Regolamento europeo prevede norme stringenti di etichettatura e di pubblicità per la sicurezza degli utilizzatori e per la tutela della salute umana e animale. La pandemia da Covid-19 ha determinato un forte incremento d'uso di questi prodotti.
Biocidi ad uso veterinario e animale- Tra i biocidi rientrano prodotti utilizzati per l'igiene veterinaria quali: disinfettanti, saponi disinfettanti, prodotti per l’igiene orale o corporale o con funzione antimicrobica. Rientrano nella categoria dei biocidi anche i prodotti usati per disinfettare i materiali e le superfici associati al ricovero o al trasporto degli animali.
Nel settore dell’alimentazione animale, i biocidi possono trovare impiego per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la
produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo umano o animale. Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento anche i biocidi usati per la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano e animale.
Etichette e pubblicità- I biocidi devono essere etichettati riportando frasi di rischio e consigli di prudenza. Se sono accessibili al pubblico, essi contengono componenti che ne scoraggiano il consumo e, in particolare, non sono attraenti per i bambini.
Le etichette non devono essere ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo alla sua efficacia, e in nessun caso possono riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. Inoltre, sull’etichetta devono figurare in modo chiaro e indelebile informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sull’impiego.
Qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.». Le frasi devono essere chiara mente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell’annuncio.
In caso di inosservanza delle norme di etichettatura e di pubblicità sono previste sanzioni oltre i 15mila euro.
DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
Pagina del Ministero della Salute sui biocidi