Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che indennizza gli allevatori per l'abbattimento di capi infetti. I risarcimenti sono riferiti al 2020. Con il decreto 18 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, viene determinata - per l'anno 2020- la misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi.
Criteri- Il decreto non differenzia l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento. Sentito il Ministero delle Politiche Agricole viene confermata la decurtazione pari al 35% dell'indennita' riconosciuta per il 2020 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni. Infine, le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni, a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Allegati- Gli importi riconosciuti sono riportati in due tabelle allegate al decreto, con il dettaglio dell'indennizzo per categoria, età e sesso dei capi abbattuti o distrutti nel 2020, della specie bovina e bufalina. L'indennità massima, rispettivamente di circa 480/460 euro, sale fino a circa 880/850 euro nel caso in cui le carni e le visceri siano state interamente distrutte.
DECRETO 18 gennaio 2021 Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2020.