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AVIARIA HPAI

Stagione migratoria: individuazione precoce dei rischi

Stagione migratoria: individuazione precoce dei rischi
Prevenzione della trasmissione dei virus HPAI da contatto tra l’avifauna selvatica e il pollame domestico. Prorogate le misure di biosicurezza.

Il Ministero della salute proroga, con integrazioni, il Dispositivo dirigenziale DGSAFdel 30 marzo 2017 (prot. n. 824). Nella nota trasmessa oggi ai Servizi Veterinari, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari mantiene le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza e dispone l'individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame dei virus HPAI, attraverso i volatili selvatici.

Dal 1 settembre al 31 ottobre- Le disposizioni  sono efficaci dal 1 settembre 2017 e restano in vigore fino al 31 ottobre 2017.La sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l’individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sierotipi, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali.
La nota ministeriale rileva che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria.

Zone ad alto rischio, divieti e deroghe- Il provvedimento individua, le zone "ad alto rischio" di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7, nelle quali vengono vietate alcune attività: a) allevare il pollame all’aria aperta; b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
Il Ministero della Salute concede alle regioni alcune deroghe, condizionate, ai divieti, "qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall’Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche " e previa valutazione della situazione epidemiologica e del rischio. I Servizi Veterinari potranno revocare immediamente le deroghe in caso di non conformità alle condizioni dettate dal Ministero della Salute.

Sistemi di individuazione precoce- I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all’Autorità sanitaria localmente competente qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua, alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto dell’età degli animali, delle specie avicole e dei tipi di produzione.

La cartina geografica delle zone ad alto rischio (Allegato 1) è a cura dell'IZSVE.

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