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ANNO 2017

Circolare Mipaaf: nascita, identificazione e iscrizione di equidi

Circolare Mipaaf: nascita, identificazione e iscrizione di equidi
Dettagliati i compiti dei Veterinari in una circolare riassuntiva per gli allevatori/proprietari di cavalli delle razze Orientale, Anglo-arabo e Sella italiano.
Il Ministero delle Politiche Agricole ha diramato una una circolare riassuntiva del complesso degli adempimenti per l’attività allevatoriale per l’anno 2017 (denunce di nascita, passaggi di proprietà, iscrizione stalloni/fattrici, duplicati, ecc).
Il documento- che vuole facilitare gli utenti tenuti agli adempimenti -  riepiloga tutte le procedure da porre in essere, in conformità alle norme in materia di anagrafe degli equidi (D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 26 settembre 2011)  e alle disposizioni del Disciplinare dei Libri genealogici (D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008). La circolare dettaglia, per ciascuna razza la normativa e la modalità di iscrizione al Registro Principale di stalloni e fattrici.

Visita veterinaria di identificazione- L’allevatore deve denunciare la nascita all’Associazione Provinciale/Regionale Allevatori (A.P.A./A.R.A.) territorialmente competente, entro 7 giorni dal parto, compilando l'apposita “Denuncia di nascita”. Fra i dati che devono obbligatoriamente essere riportati: l’indicazione del codice ASL della azienda ed il numero di telefono e alcuni dati in assenza dei quali "non potrà essere inviato il veterinario per l’identificazione" (il nome, la genealogia e l’anno di nascita sia dello stallone che della fattrice). Il Mipaaf -  a seguito della comunicazione da parte dell’ARA/APA competente, provvede tempestivamente all’invio di un veterinario fiduciario, il quale procede- presso l’allevamento o azienda - alle seguenti attività:
- identificazione del soggetto sotto la madre; contestualmente il veterinario dovrà effettuare il controllo della madre sulla base del passaporto che deve essere esibito dall’allevatore;
- impianto del microchip sul puledro e sulla madre (nel caso ne fosse sprovvista);
-prelievo di materiale biologico al puledro ed alla madre e, ove presente, allo stallone (nel caso non fossero mai stati sottoposti ad analisi del DNA da parte dell’Amministrazione).
La copia del verbale, rilasciata dal Veterinario fiduciario Mi.P.A.A.F. ., attesta esclusivamente l’avvenuta visita identificativa, e non costituisce titolo o documento attestante l’iscrizione nel Registro Puledri, né comporta una automatica iscrizione del puledro nello stesso, né costituisce titolo di proprietà del cavallo.

Procedure in corso di visita di identificazione - La visita viene effettuata da parte di un veterinario incaricato dal Mipaaf; nel caso che il proprietario non rendesse possibile la visita identificativa, il puledro non potrà essere iscritto nel Libro genealogico. L’applicazione del microchip e il prelievo del campione biologico per l’esame del DNA sono obbligatori. Nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, il veterinario deve invitare l’allevatore a farne richiesta al MiPAAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli equidi.
Trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione, il Mipaaf raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati. In caso di inosservanza delle disposizioni dettagliate nella circolare, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l’ iscrizione del puledro.
Il Veterinario Mi.P.A.A.F. opera nel rispetto delle norme riepilogate in circolare: eventuali problemi derivanti da detto intervento rimangono a totale carico dell’allevatore, che deve tempestivamente intervenire con il proprio veterinario aziendale.

Fattrici e puledri esteri- Nel caso di soggetti nati da fattrici estere importate gravide (con certificato di monta straniero), ovvero di soggetti nati all’estero e importati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita (con certificato di monta straniero), è necessario che stallone e fattrice, se stranieri, siano previamente approvati dal Mipaaf. La fattrice estera importata gravida, approvata, dovrà essere identificata da un veterinario fiduciario. Per i puledri, nati all’estero e importati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita sotto la madre, dovrà essere inviata entro 7 giorni. dall’ingresso in Italia domanda di registrazione (modello “Denuncia di nascita) unitamente al certificato sanitario previsto dalla vigente normativa. L’identificazione sarà effettuata da un veterinario incaricato Mipaaf, nell’ambito del controllo produzione.

Deposito tardivo- Nei confronti del proprietario che dovesse  avanzare domanda di iscrizione tardiva (mediante presentazione del modello 16 “Richiesta deposito tardivo”), il Mipaaf  provvederà ad affidare l’incarico a veterinario fiduciario che provvederà alla identificazione, alla lettura del microchip impiantato dall’A.P.A. ed al prelievo di campione biologico per l’esame del DNA.
Il puledro potrà essere iscritto soltanto a seguito dell’accertamento della compatibilità del suo DNA con il DNA di entrambi i genitori.

Dichiarazione finale dell'equide- Tutti i cavalli devono riportare sul passaporto la dichiarazione relativa alla destinazione finale dell’equide, se D.P.A. (destinato alla produzione alimentare) o non D.P.A. (non destinato alla produzione alimentare). Al momento della nascita è data facoltà al proprietario di scegliere tra D.P.A. o non D.P.A. Mentre la destinazione non D.P.A. è irreversibile per tutta la vita dell’equide, è possibile cambiare la destinazione D.P.A. in non D.P.A.
Per i cavalli nati prima del 2007 (anno dal quale è sorto l’obbligo di dichiarare al momento della nascita la destinazione prescelta) il Mi.P.A.A.F., esaurita la fase transitoria di regolarizzazione ed a seguito dell’entrata in vigore del nuovo “Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi” (D.M. del 26 settembre 2011) provvederà a regolarizzare i passaporti ancora privi di dichiarazione con la sola indicazione di equide escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Pertanto il proprietario dovrà presentare richiesta mediante il modello “Dichiarazione di destinazione finale”.
La circolare dettaglia le procedure per la richiesta di un duplicato del passaporto- per smarrimento, furto o deterioramento del medesimo. Inoltre, in caso siano stati riscontrati sul cavallo variazioni dei dati segnaletici, il proprietario è tenuto a far annotare da un veterinario iscritto all’Albo dei medici veterinari le variazioni ( pagina 7 del passaporto.

Richiesta di reimpianto del microchip-  Nel caso in cui il trasponder impiantato nell’equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile il proprietario è tenuto a informare immediatamente il Mi.P.A.A.F. inviando il modello “Richiesta di reimpianto microchip”, al quale dovrà essere allegata l' Attestazione veterinaria di illeggibilità del microchip;
 L’attestazione può essere rilasciata da un qualsiasi veterinario iscritto all’Albo dei Medici Veterinari. Nell’attestazione il veterinario dovrà indicare la mancata leggibilità del microchip verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all’utilizzo di un lettore “FULL ISO”. Nell’attestazione devono essere riportati gli estremi identificativi del soggetto (nome dell’equide, anno di nascita, microchip illeggibile) per il quale si chiede il reimpianto di nuovo microchip.
Il veterinario incaricato provvederà all’identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto del nuovo microchip ed al prelievo del campione biologico del cavallo.

Decesso del cavallo- In caso di morte, naturale od accidentale, od ancora per soppressione in seguito ad incidente, il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio, deve comunicare entro tre giorni dall’evento il decesso mediante la compilazione e sottoscrizione del modello “Decesso cavallo” ed allegando la documentazione nello stesso indicata.
Si sottolinea che al modello deve essere allegato il passaporto/ricevuta di deposito del cavallo deceduto.
In mancanza, occorre inviare la denuncia di furto/smarrimento del passaporto/ricevuta di deposito presentata alla autorità di polizia.
Ove non fosse allegato il passaporto/ricevuta di deposito o, in alternativa, la denuncia di smarrimento degli stessi, non potrà essere registrato il decesso nella banca dati.
Così come disposto dalla Anagrafe degli equidi, è compito del proprietario provvedere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, allo smaltimento della carcassa ed allo smaltimento del transponder (microchip).

Smarrimento o  furto del cavallo- Il proprietario deve inviare, entro sette giorni dall’evento, l’apposito modello “Comunicazione di furto/smarrimento equide” debitamente compilato e sottoscritto, al quale vanno allegati la  denuncia presentata alla compente autorità di polizia e il passaporto dell’equide. Nel caso di ritrovamento dell’equide il proprietario dovrà fornire apposita informazione all’Amministrazione, che provvederà ad inviare un veterinario fiduciario per le operazioni di identificazione, lettura microchip e prelievo campione biologico per esame del DNA.
Nel caso sia accertata l’identità dell’equide, verrà restituito il passaporto previa apposizione della dicitura: “non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano”.

La circolare dettaglia anche le modalità di iscrizione al Registro sportivo del Mipaaf e i casi di importazione ed esportazione di cavalli.

Circolare Mipaaf -Adempimenti Allevatoriali, Anno 2017, per i cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano