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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

H5N8 in Veneto, ulteriori zone di restrizione attorno ai focolai

H5N8 in Veneto, ulteriori zone di restrizione attorno ai focolai
Dopo il quindicesimo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, il MInistero della Salute istituisce ulteriori zone di restrazioni attorno ai focolai confermati.

Con un nuovo Dispositivo dirigenziale, il Ministero della Salute ha disposto ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria. Il provvedimento, firmato il 14 aprile dalla Direzione Generale della Sanità Animale, fa seguito al quindicesimo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 in un allevamento di tacchini da carne, sito in un’area densamente popolata di avicoli della Regione Veneto.

La Direzione ministeriale ha ritenuto  indispensabile riattivare urgentemente ulteriori misure di controllo,  compresa l’istituzione di ulteriori zone di restrizione attorno alle zone di protezione e
sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati. Sull'adozione del provvedimento si sono espresse favorevolmente le Regioni maggiormente a rischio e le Associazioni avicole.

ZUR- Rispetto all’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza circostanti le aziende sede di focolai (mappa in Allegato 1), viene istituita una ulteriore zona di restrizione (ZUR) che ricomprende i territori delle province di Verona e Vicenza (elenco dei comuni in Allegato 1).
Il dispositivo dirigenziale dettaglia le attività a cura del Servizio veterinario dell’ASL per garantire l'applicazione di misure a carattere contingibile ed urgente nelle aziende a carattere commerciale.

Prelievi- I Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell’aiuto dei Veterinari delle filiere che, nelle circostanze ritenute opportuni e se del caso, potranno operare sotto la loro supervisione per l’effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal dispositivo dirigenziale.

Separazione funzionale- Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.

Biosicurezza- Su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.
Nelle Regioni a rischio devono essere applicate ulteriori  misure:
a)le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo utilizzando personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’impiego di squadre esterne dovrà essere autorizzato dal Servizio veterinario dell’ASL competente sull’allevamento;
b) il carico al macello può essere effettuato solo utilizzando personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’impiego di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l’allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

Le misure definite con il provvedimento del 14 aprile scorso potranno essere modificate in funzione dell’evoluzione  epidemiologica risultante dal monitoraggio straordinario.

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