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RIFORMA MADIA

Dirigenti ASL, come sono cambiate le regole per la nomina

Dirigenti ASL, come sono cambiate le regole per la nomina
Sanata la parziale incostituzionalità della Riforma Madia. Ecco come.  Completamento dell’iter per il mese di giugno.
Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri di un decreto correttivo, le regole dei dirigenti delle Asl saranno adottate mediante "intesa" con la Conferenza Stato Regioni e non più solo su semplice  parere delle Regioni. E' questa una delle principali modifiche alla Riforma Madia approvate la scorsa settimana da Palazzo Chigi. Sulle modalità di adozione delle nuove norme per la nomina e la valutazione dei Dirigenti sanitari la Consulta- su ricorso della Regione Veneto- aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della  legge 124/2015.

Ma non è questa l'unica modifica. Nel testo sul tavolo del Governo- pubblicato in anteprima dal Sole Sanità- si interviene anche sull'elenco nazionale dei manager della sanità, eliminando  la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali.

I titoli formativi e professionali richiesti dovranno comunque avere riguardo per le materie del management e della direzione aziendale. Sono considerati oggetto di valutazione anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, con l'espressa esclusione di quei corsi già valutati come requisito di accesso per l'inserimento nell'elenco nazionale.

Il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco nazionale è stato modificato in modo che non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando che, fermo restando che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, quest'ultimo elenco viene pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.

Intervengono variazioni anche nella valutazione dei candidati. Nell'ambito della procedura regionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, «per titoli e colloquio, o per titoli o per colloquio»; la nomina della Commissione regionale è demandata al presidente della Regione;
Le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni ben possono dettare ulteriori «modalità e criteri di selezione» al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico che si intende attribuire.

Ammesso- nell'ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico- che le Regioni possano procedere alla nuova nomina anche attigendo ai nominativi inseriti nella rosa di candidati.  Infine, passa da sessanta a novanta giorni il termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale. (fonte)

pdfIL_DECRETO_ESAMINATO_DAL_CONSIGLIO_DEI_MINISTRI.pdf137.56 KB