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LE CONDIZIONI

BTV4, protocollo sanitario per le movimentazioni dall'Ungheria

BTV4, protocollo sanitario per le movimentazioni dall'Ungheria
Le autorità italiane e ungheresi hanno raggiunto un accordo per le spedizioni, verso l’Italia, di animali sensibili alla bluetongue dalle zone di restrizione dell’Ungheria per sierotipo BTV4.
L'accordo è stato siglato in base al Regolamento (CE) n. 1266/ 2007, che (articolo 8, paragrafo 1, lettera b) disciplina l'esenzione dal divieto di uscita per gli animali che offrono garanzie  di salute animale concordate dalle rispettive autorità d’origine e di destinazione.

Italia e Ungheria si sono pertanto accordate sul protocollo da seguire per consentire la movimentazione, i cui dettagli sono stati diffusi agli Assessorati regionali dal Ministero della Salute ( Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

  • E' consentita la movimentazione di animali di età superiore ai 90 giorni, vaccinati con vaccino autorizzato, se:
a) sono intercorsi almeno 28 giorni dall’intervento vaccinale in caso di prodotti che prevedono una singola somministrazione, oppure
b)sono intercorsi almeno 7 giorni dal secondo trattamento vaccinale in caso di prodotti che prevedono due somministrazioni a distanza di 21 giorni l’uno dall’altra.
L’intero ciclo vaccinale, compresi i 28  giorni di attesa, deve concludersi in Ungheria. Ai certificati sanitari di scorta delle partite degli animali sensibili alla bluetongue è aggiunta la seguente dicitura “animale/i vaccinato/i nei confronti del sierotipo 4 del virus della bluetongue con vaccino( nome del vaccino) da almeno 28 giorni (data della vaccinazione) in conformità al regolamento (CE) n. 1266\2007”

  • La movimentazione di animali di età inferiore ai 90 giorni è consentita se nati da madri vaccinate nei confronti del sierotipo BTV4.
Ai certificati sanitari di scorta delle partite composte da tali animali è aggiunta la seguente dicitura: “ Animale/i nato/i da madri vaccinate nei confronti del sierotipo 4 del virus della bluetongue in conformità al regolamento ( CE) n. 1266\2007”.

  • Il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra riportati deve riportare evidenziata, nel punto BT-2, la dicitura “ animali conformi all’articolo 8 (1) ( b) del regolamento 1266/2007”.

La Direzione Generale della Sanità Animale- nel diramare i contenuti dell'accordo Italia-Ungheria - ha chiesto agli Assessorati che i Servizi veterinari siano informati "con urgenza", per favorire "una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo".

Adempimenti UVAC- Con riguardo agli animali di età inferiore ai 90 giorni e nati da madri vaccinate per il sierotipo 4 della bluetongue) gli UVAC provvederanno, attraverso le AASSLL, a porre in vincolo sanitario, nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES e nella prenotifica , le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione: a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati e convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.

Allerta periodico- L’IZS di Teramo provvederà ad attivare un sistema di allerta periodico per segnalare l’avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai 90 giorni e provenienti dall’Ungheria.

pdfACCORDO_BLUE_TONGUE_ITALIA_UNGHERIA.pdf38.63 KB