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ANAC

Anticorruzione: delibere sugli incarichi ai vertici Asl e degli Ordini

Anticorruzione: delibere sugli incarichi ai vertici Asl e degli Ordini
L'Anac chiarisce l'applicazione delle norme che rendono inconferibili e incompatibili gli incarichi nelle ASL. Sugli Ordini rinvia ad altra autorità.

Arriverà il 14 gennaio il responso finale del TAR del Lazio sulla delibera 145/2014 dell'ANAC, l'Autorità Anticorruzione che ha incluso gli Ordini professionali tra gli enti pubblici assoggettati al 'pacchetto anticorruzione', che contempla - oltre a precisi obblighi di prevenzione e trasparenza- anche situazioni di incompatibilità per gli incarichi di vertice. Per il momento il Tribunale non ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dall'Ordine degli Avvocati, mantenendo operativa la delibera dal 1 gennaio di quest'anno; in questo modo, Raffaele Cantone, numero 1 dell'ANAC, ha solo l'avvio dei controlli sugli Ordini, continuando a deliberare sul tema dell'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Da dicembre a oggi- Cantone ha emanato due provvedimenti in materia: uno a dicembre, specifico per gli incarichi dirigenziali nelle Asl,  e uno il 9 gennaio scorso sulla presidenza degli Ordini professionali; questo secondo pronunciamento consegue al ruolo parlamentare rivestito dai presidenti dei Farmacisti, dei Medici e degli Infermieri. Le tre federazioni nazionali - FOFI, FNOMCEO E IPASVI sono ormai in prossimità del rinnovo dei vertici ordinistici e chiedono chiarezza. Quanto alla FNOVI, un comunicato della presidenza aveva già escluso profili di incompatibilità e inconferibilità all'indomani della delibera 145/2014.

Ordini e incompatibilità di cariche: «La decisione spetta alla Giunta delle elezioni di Camera e Senato»
- Sulla questione delle incompatibilità dei senatori-presidenti di ordine l'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) risponde al Presidente FOFI che "le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall'Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità». (delibera ANAC 1/2015)

Nelle Asl: incarichi preclusi solo per i direttori- Dopo l'emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune amministrazioni hanno formulato osservazioni e posto all'Autorità ulteriori quesiti relativi all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nel settore sanitario" (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico). Il 30 dicembre scorso è arrivato il chiarimento di Cantone: "Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario". (delibera ANAC 149/2014)

Inconferibilita': è la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi:
- a coloro che abbiano riportato condanne penali contro la Pubblica Amministrazione (capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- a coloro che abbiano lavorato in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attivita' professionali a favore di questi ultimi;
-a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (ad esempio le Amministrazioni Comunali);

Incompatibilita': comporta, l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere tra l'incarico e:
- lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
- lo svolgimento di attivita' professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
La scelta, a pena di decadenza dall'incarico va fatta entro il termine perentorio di quindici giorni.

Cantone sottolinea che la norma è applicabile "a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo". Pertanto, nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese "tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".