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RISOLUZIONE MEF

Esenzione TARI: dai Comuni regolamenti per non duplicare i costi

Esenzione TARI: dai Comuni regolamenti per non duplicare i costi
Il Ministero dell'Economia, dopo aver confermato la riduzione della tassa, torna sulla TARI con una risoluzione di chiarimenti.
Dopo l'inclusione degli studi professionali sanitari dal beneficio fiscale, la Fimmg aveva giudicato insufficiente il pronunciamento del MEF, chiedendo di "superare le difformità tra Comuni". E' proprio questo il punto della risoluzione 2/2014 con la quale il Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, chiarisce il concetto di "intassabilità" e il ruolo dei Comuni che lo devono applicare con proprio regolamento.

No a duplicazione di costi- La risoluzione chiarisce il senso e la portata innovativa della legge 147/2013, la manovra finanziaria dello scorso anno, ovvero di  "consentire una tassazione più equilibrata", "evitando l'applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge". Il MEF è chiaro: "non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive" che ingeneri un doppio onere. "Tale comportamento - è scritto- potrebbe infatti dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poichè i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti".

Interessamento di ANMVI- Il suggerimento finale del MEF- prontamente registrato da ANMVI e già allo studio dei propri consulenti- è il seguente: "Il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentati delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione  regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma in commento (Legge 147/2013, ndr) e per evitare all'origine un inutile e defatigante contenzioso".

Poteri e limiti dei Comuni- Sono i Comuni a dover individuare con regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, quelle aree "funzionalmente" ed "esclusivamente" collegate all'esercizio delle attività produttive.  E tuttavia, i Comuni devono considerarsi vincolati al principio normativo generale espresso dal comma 649 (*) della Legge: "il verificarsi della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti".
In altre parole il Comune espliciti le aree intassabili con regolamento, ma senza debordare dalle previsioni del Legislatore nazionale, ma restando "nel solo ambito in cui gli è consentito, perchè- spiega la risoluzione- laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all'esercizio del potere di assimilazione".

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(*) 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.